Ordinanza n. 105/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 156/2026, resa tra le parti, pubblicata in data 25 marzo 2026 e notificata in data 26 marzo 2026, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta in primo grado con il ricorso R.G. n. 548/2026; e per il conseguente accoglimento dell'istanza cautelare di primo grado, recante richiesta di sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: della nota prot. n. 7309 del 3 febbraio 2026, con cui il RUP ha formulato la proposta di esclusione della odierna appellante dalla procedura di gara; - del provvedimento prot. n. 11616 del 17 febbraio 2026, con cui la Stazione Appaltante ha disposto l'esclusione predetta; - della nota del 19 febbraio 2026, con cui è stato comunicato il suddetto provvedimento di esclusione; - dell'art. 9 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, la presentazione dell'impegno a garantire le quote di occupazione giovanile e femminile; - dell'art. 14 del disciplinare di gara, nella parte in cui esclude la sanabilità mediante soccorso istruttorio dell'omesso impegno di cui al predetto art. 9; - della graduatoria provvisoria del 19 febbraio 2026, nella parte in cui colloca al primo posto la ditta individuale controinteressata a seguito dell'esclusione dell'odierna appellante; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'esclusione dalla gara, nonché gli atti di esclusione e le clausole del disciplinare relative all'impegno sulle quote di occupazione giovanile e femminile
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva partecipato alla procedura di gara presentando la propria offerta e si era collocata al primo posto all'esito dell'apertura delle offerte economiche. Il RUP aveva tuttavia proposto la sua esclusione per l'omessa contrassegnatura della terza dichiarazione contenuta nell'istanza di impegno alla partecipazione, concernente l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di garantire una quota del 30% di occupazione giovanile e femminile. La stazione appaltante aveva quindi disposto l'esclusione e comunicato il relativo provvedimento, collocando al primo posto della graduatoria provvisoria una ditta individuale controinteressata. L'appellante sosteneva che l'omissione costituisse un mero errore materiale, poiché aveva contrassegnato la seconda dichiarazione, relativa al rispetto delle misure generali per le pari opportunità, e deduceva la sanabilità dell'omissione mediante soccorso istruttorio. Sotto il profilo cautelare rappresentava inoltre il pericolo derivante dall'imminente aggiudicazione definitiva alla controinteressata.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare e, quindi, confermato in via cautelare la reiezione della domanda pronunciata dal TAR. Il Collegio ha ritenuto, prima facie, insussistente il fumus boni iuris con riguardo alla prospettata possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in presenza della mancata adesione alla clausola del disciplinare relativa all'impegno a garantire il 30% di occupazione giovanile e femminile. La carenza è stata qualificata, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, come mancata adesione alla clausola e non come omissione suscettibile di sanatoria. Pur non accogliendo la domanda cautelare, il Collegio ha compensato le spese della fase d'appello, considerata la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo; il CGARS ha deciso l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata adesione a una clausola della lex specialis che imponga, a pena di esclusione, uno specifico impegno dell'operatore economico può essere ritenuta prima facie non sanabile mediante soccorso istruttorio, quando non si tratti della mera incompletezza documentale di un requisito già posseduto, ma dell'omessa assunzione dell'impegno richiesto.
- La semplice sottoscrizione o selezione di una dichiarazione generale sulle pari opportunità non rende necessariamente equivalente l'omessa adesione a una distinta clausola specifica che imponga il rispetto di determinate quote di occupazione giovanile e femminile.
- Nella fase cautelare, il giudice valuta sommariamente il fumus boni iuris e può respingere l'istanza quando non appaia plausibile la censura di illegittimità dell'esclusione, anche in presenza di un periculum rappresentato dall'imminente aggiudicazione a un altro concorrente.
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