Ordinanza n. 356/2026 - Bari, Sezione 3
avverso il silenzio serbato dal Comune di Polignano a Mare sulla istanza di Permesso di Costruire prot. n. 28632 del 15.10.2020, relativo ad un intervento di ristrutturazione di fabbricato esistente mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’immobile sito in Polignano a Mare, alla Via Biagio Carone n. 49, distinto in Catasto Terreni al Foglio 16 ptc 853 e in Catasto Fabbricati al Foglio 16 ptc 853 sub 4 - 10 -11; e per la dichiarazione dell’obbligo dell’Ente e la conseguente sua condanna a procedere alla conclusione del procedimento di rilascio del Permesso di Costruire avviato con istanza prot. n. 28632 del 15.10.2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Polignano a Mare sull'istanza di permesso di costruire per la ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'obbligo del Comune di concludere il procedimento avviato con istanza di permesso di costruire del 15 ottobre 2020. L'intervento concerneva la ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi della legge regionale n. 14/2009. La ricorrente ha dedotto che il procedimento aveva già acquisito pareri favorevoli della Soprintendenza e della Commissione Locale per il Paesaggio. Dagli atti risultava, tuttavia, una richiesta di integrazione documentale del Servizio Edilizia ed Urbanistica, trasmessa nel marzo 2023, relativa a elaborati urbanistici, atto di vincolo a parcheggio, progetti degli impianti e per il superamento delle barriere architettoniche, documentazione energetica e sui materiali da scavo o demolizione, marca da bollo, modello ISTAT, contributo di costruzione, diritti di segreteria e monetizzazione. I richiedenti avevano depositato nel giugno 2023 documentazione apparentemente corrispondente a quella richiesta. Il giudice ha ritenuto necessario verificare, prima di decidere il ricorso sul silenzio, se la documentazione fosse effettivamente completa e quali eventuali ragioni ostative impedissero la tempestiva conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito l'azione avverso il silenzio. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Polignano a Mare, Servizio Edilizia ed Urbanistica, ordinando il deposito di documentati chiarimenti sulle eventuali ragioni ostative alla conclusione del procedimento e sull'esito della verifica relativa alla completezza della documentazione trasmessa dai richiedenti. Il deposito dovrà avvenire entro il 10 giugno 2026. L'udienza camerale è stata rinviata al 1° luglio 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sull'obbligo di provvedere né sono state regolate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il ricorso è proposto avverso il silenzio dell'amministrazione e mira alla dichiarazione dell'obbligo dell'ente di concludere il procedimento; nel testo, tuttavia, la norma non è espressamente richiamata né interpretata.
L.R. Puglia n. 14/2009
È indicata come base normativa dell'intervento di ristrutturazione edilizia con aumento volumetrico.
art. 43
È richiamato nella richiesta di integrazione documentale con riferimento alla rappresentazione urbanistica dell'intervento, agli allineamenti e alle distanze.
art. 2, comma 2, legge n. 122/1989
È richiamato quale fondamento dell'atto pubblico di vincolo a parcheggio privato richiesto dal Comune.
art. 11, comma 2, D.M. n. 37/2008
È richiamato per il progetto degli impianti richiesto ai fini dell'istruttoria edilizia.
art. 77 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato per la documentazione relativa al superamento delle barriere architettoniche.
d.lgs. n. 192/2005
È richiamato per la relazione tecnica e la documentazione sul rispetto dei requisiti energetici.
Regolamento regionale n. 6 del 12 giugno 2006
È richiamato per l'elaborato relativo al bilancio di produzione dei materiali da scavo, demolizione e dei rifiuti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando dagli atti emerga una richiesta di integrazione documentale e il ricorrente abbia prodotto documentazione apparentemente corrispondente, il giudice può disporre chiarimenti istruttori all'amministrazione prima di accertare l'obbligo di provvedere e il relativo contenuto.
- L'amministrazione, a fronte di un ricorso contro il silenzio relativo a un procedimento edilizio, deve fornire documentati chiarimenti sulle ragioni dell'eventuale mancata conclusione e sull'effettiva completezza della documentazione richiesta all'istante.
- La presenza di pareri favorevoli acquisiti nel procedimento non esclude la necessità di verificare la completezza documentale e l'eventuale sussistenza di ulteriori ragioni ostative al rilascio del titolo edilizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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