Sentenza n. 2408/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 877/2024, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il diniego integrale della concessione di un’area portuale e contro gli atti della procedura comparativa conclusasi con l’assegnazione di 1.300 mq alla controinteressata; in via originaria, il diniego della concessione dell’area di circa 3.055 mq e gli atti della procedura comparativa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente concessione)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha dedotto l’erroneità della declaratoria di improcedibilità pronunciata dal TAR, denunciando error in iudicando, illogicità, difetto di motivazione, errore di fatto e omesso esame della documentazione. Ha sostenuto, in particolare, che: il diniego della propria istanza riguardava una superficie di 3.055 mq, maggiore dei 1.300 mq assegnati alla controinteressata, sicché permaneva l’interesse alla decisione almeno per l’area residua di circa 1.755 mq; l’ammissione dell’istanza concorrente della controinteressata sarebbe stata illegittima e non adeguatamente motivata; la concessione rilasciata alla controinteressata avrebbe costituito atto meramente consequenziale rispetto all’approvazione degli esiti della procedura comparativa, con conseguente invalidità caducante e senza necessità di autonoma impugnazione. Sono state inoltre riproposte le censure di primo grado concernenti la violazione della disciplina sulle concessioni demaniali marittime, della l. 241/1990, della l. 84/1994, del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento, l’irragionevolezza, la sproporzionalità, la violazione della partecipazione procedimentale e dei principi concorrenziali.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha confermato l’improcedibilità delle censure relative alla procedura comparativa e all’assegnazione alla controinteressata dei 1.300 mq, poiché la concessione successivamente rilasciata non era stata impugnata e non ricorrevano i presupposti dell’invalidità caducante. La concessione, infatti, non costituiva conseguenza necessaria e vincolata dell’approvazione degli esiti comparativi: il suo rilascio presupponeva ulteriori valutazioni e adempimenti, tra cui il parere del Comitato di gestione, le verifiche di legge, il pagamento dell’acconto sul canone e la prestazione della cauzione. Pertanto, l’eventuale illegittimità degli atti anteriori avrebbe prodotto effetti vizianti e non caducanti, rendendo necessaria l’impugnazione autonoma della concessione. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa al diniego integrale dell’istanza dell’appellante. L’istanza riguardava 3.055 mq, mentre la procedura comparativa e la concessione alla controinteressata riguardavano soltanto 1.300 mq; residuava quindi una superficie di circa 1.755 mq, per la quale non risultavano altre domande concorrenti. Il diniego non spiegava perché l’assegnazione dei 1.300 mq imponesse il rigetto dell’intera istanza, né valutava l’assentibilità dell’area residua. Le giustificazioni fornite dall’Autorità soltanto in giudizio sono state ritenute inammissibili, sia perché integrative della motivazione, sia perché introdotte tardivamente in appello. Il provvedimento è stato quindi annullato, con riedizione del potere amministrativo nel rispetto dei principi indicati in sentenza, ferma restando la stabilità della concessione relativa ai 1.300 mq. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 37 cod. nav.
Disciplina la procedura comparativa per l’assegnazione della concessione demaniale; l’assegnazione alla controinteressata riguardava soltanto 1.300 mq.
art. 18 l. 84/1994
Richiamato tra i parametri normativi della disciplina delle concessioni e delle operazioni portuali.
art. 16 l. 84/1994
Rilevante perché l’impresa appellante era autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi di tale disposizione.
artt. 2 e 3 l. 241/1990
Impongono, secondo le censure riproposte, il rispetto dei principi dell’azione amministrativa e l’obbligo di motivazione; il diniego è stato annullato per l’omessa spiegazione del rigetto della parte residua dell’istanza.
artt. 14-bis e ss. l. 241/1990
Richiamati tra le norme dedotte in relazione all’istruttoria e alla partecipazione procedimentale.
art. 104 c.p.a.
Vieta la proposizione in appello di motivi nuovi; il giudice ha ritenuto che la censura relativa all’area residua fosse già stata dedotta in primo grado.
art. 105 c.p.a.
Non applicato: l’accoglimento parziale dell’appello non richiedeva annullamento con rinvio al primo giudice.
art. 1 c.p.a.
assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo
Richiamato per affermare che l’azione giudiziale deve essere correlata a un risultato utile e a un bene della vita concretamente conseguibile.
Massime di principio
- L’invalidità caducante dell’atto consequenziale costituisce un’eccezione alla regola dell’invalidità viziante e ricorre soltanto quando l’atto successivo sia conseguenza necessaria dell’atto presupposto, appartenga alla medesima sequenza procedimentale e non richieda ulteriori valutazioni amministrative o accertamenti autonomi.
- Quando il rilascio di una concessione demaniale marittima segue l’approvazione degli esiti di una procedura comparativa ma richiede ulteriori valutazioni, verifiche e adempimenti, l’eventuale illegittimità degli atti preparatori produce effetti vizianti e non caducanti; la concessione deve pertanto essere autonomamente impugnata.
- L’interesse a contestare una procedura comparativa per l’assegnazione di una concessione si concretizza, di regola, con l’atto conclusivo che attribuisce il bene al concorrente, il quale deve essere impugnato per ottenere la rimozione dell’utilità concessa al controinteressato.
- Se l’istanza di concessione riguarda una superficie maggiore di quella successivamente assegnata a un concorrente, il rilascio della concessione sulla sola porzione concorrente non elimina l’interesse del richiedente a contestare il diniego relativo alla superficie residua, ove questa rimanga disponibile e non risultino altre domande concorrenti.
- È illegittimo per difetto di motivazione il diniego integrale di un’istanza di concessione quando la procedura comparativa abbia riguardato soltanto una parte dell’area richiesta e il provvedimento non spieghi le ragioni del rigetto della parte residua.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un provvedimento discrezionale impugnato, né introdurre per la prima volta in appello giustificazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell’atto, salvo i limitati casi ammessi dalla legge per l’attività vincolata.
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