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Sentenza

Sentenza n. 10022/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza al giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede Roma, depositata in data 21/7/2020 n. 8517, corretta con successiva ordinanza 15/12/2020 n. 13552

Giustizia amministrativa202602260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8517/2020, corretta con ordinanza n. 13552/2020, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di spese di lite, accessori e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 8517/2020, già notificata al Ministero della Giustizia l'8 gennaio 2021 e divenuta irrevocabile, deducendo il mancato pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dal deposito della sentenza sino al soddisfo. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento e la refusione delle spese del giudizio. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era stato notificato all'amministrazione debitrice, era irrevocabile e non risultava adempiuto, mentre era decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione. Il Collegio ha escluso l'applicabilità, nella fase considerata, della sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, poiché il giudizio di ottemperanza risultava già definito e il ricorso mirava all'esecuzione di un doppio giudicato mediante l'adozione delle misure organizzative previste dalla legge. Il Ministero è stato ordinato a dare piena esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, corrispondendo quanto residuava, inclusi gli interessi legali maturati dal deposito della sentenza titolo fino all'emissione del mandato di pagamento. Il TAR ha affermato che il credito pecuniario per spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato in un funzionario del Ministero da designarsi dal Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con termini di attivazione ed esecuzione indicati nel dispositivo. Le spese del giudizio sono state compensate, in considerazione della difesa personale del ricorrente e della ridotta complessità dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza non è stata ritenuta applicabile al caso, poiché il giudizio di ottemperanza era già definito e il ricorso era diretto ad assicurare l'esecuzione di un doppio giudicato.

  • art. 1, comma 817, legge di bilancio 2025

    Ha modificato l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 introducendo la sospensione temporanea considerata dal giudice.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa come obbligazione ex lege, sottratta alla disponibilità del giudice anche in caso di compensazione delle spese di lite.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    Il credito pecuniario liquido ed esigibile per spese di lite produce interessi di pieno diritto dal deposito della sentenza titolo sino all'emissione del mandato di pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale è stato notificato all'amministrazione obbligata, è divenuto irrevocabile, non è stato eseguito ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento.
  • La sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dalla disciplina speciale sui crediti derivanti da equa riparazione non si applica a un giudizio di ottemperanza già definito, quando il nuovo ricorso è diretto ad adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione di un doppio giudicato.
  • Il credito pecuniario relativo alle spese di lite, quando è liquido ed esigibile, produce interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c., dal deposito della sentenza costituente titolo fino all'emissione del mandato di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, con individuazione dei relativi compiti e termini di intervento.
  • Il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa costituisce un'obbligazione ex lege e non può essere incluso nella compensazione delle spese disposta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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