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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11055 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava tre cartelle di pagamento relative agli anni 2002, 2003 e 2004, emesse per IRPEF, IRAP, IVA e ritenute alla fonte non versate dalla società cedente. C. sosteneva di non essere responsabile in solido ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, contestando sia la qualificazione dell’operazione come cessione di ramo d’azienda, sia l’assenza dei presupposti della responsabilità del cessionario, inclusa la preventiva escussione del cedente e la mancata richiesta del certificato dei carichi tributari.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto per le cartelle relative agli anni 2002 e 2003, poiché la società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50/2017 e aveva integralmente versato gli importi dovuti. Quanto alla cartella relativa al 2004, la CTR aveva già escluso la responsabilità della cessionaria, poiché la cessione era intervenuta nel gennaio 2004; non essendo stata impugnata tale parte della decisione dall’Amministrazione, si è formato il giudicato interno e C. è stata definitivamente riconosciuta non debitrice. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 14

    Responsabilità del cessionario d’azienda per i debiti tributari del cedente

    La norma disciplina la responsabilità solidale del cessionario per le imposte e le sanzioni riferibili all’azienda o al ramo d’azienda ceduto, prevedendo limiti, condizioni e il possibile rilascio di un certificato liberatorio da parte dell’Amministrazione finanziaria.

  • art. 2560 c.c.

    Debiti relativi all’azienda ceduta

    La disposizione regola la responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda risultanti dai libri contabili obbligatori; nel caso tributario opera in coordinamento con la disciplina speciale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni

    Consente all’Amministrazione finanziaria di liquidare automaticamente le imposte, i contributi e i relativi versamenti sulla base dei dati dichiarati e presenti negli archivi fiscali.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Liquidazione automatizzata dell’IVA

    Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il recupero delle somme non versate.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria

    Impone che gli atti tributari siano adeguatamente motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • D.L. n. 50/2017, art. 11, comma 10

    Definizione agevolata delle controversie tributarie

    La definizione agevolata, perfezionata mediante la presentazione della domanda e il pagamento integrale delle somme dovute, determina l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 132 c.p.c.

    Contenuto-forma della sentenza

    La motivazione della sentenza deve consentire di individuare con chiarezza la ratio decidendi; la motivazione meramente apparente o insanabilmente contraddittoria può determinare la nullità della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    Motivi del ricorso per cassazione

    Individua i motivi per i quali una sentenza può essere impugnata in cassazione, tra cui la nullità della sentenza o del procedimento e l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ulteriore contributo unificato

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si definisce mediante definizione agevolata della controversia.

Massime di principio

  • In caso di acquisto di un’azienda o di un ramo d’azienda, il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del cedente nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.
  • Prima della cessione è opportuno richiedere all’Amministrazione finanziaria il certificato relativo ai carichi tributari, poiché tale documento può incidere sull’esistenza e sull’estensione della responsabilità del cessionario.
  • La responsabilità del cessionario deve essere valutata con riferimento alla data effettiva della cessione e ai debiti tributari riconducibili al periodo e all’attività trasferiti.
  • Se una parte della sentenza non viene impugnata dalla parte interessata, su quella statuizione può formarsi il giudicato interno, rendendola definitiva nel successivo grado di giudizio.
  • La definizione agevolata della lite, con pagamento integrale degli importi dovuti, determina l’estinzione del giudizio limitatamente alle pretese comprese nella definizione.
  • La qualificazione dell’operazione come cessione di ramo d’azienda dipende dal contenuto effettivo del compendio trasferito e dalla sua idoneità a costituire un complesso organizzato funzionalmente autonomo, non soltanto dalla denominazione utilizzata nell’atto.

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