Sentenza del 19/04/2019 n. 11055 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava tre cartelle di pagamento relative agli anni 2002, 2003 e 2004, emesse per IRPEF, IRAP, IVA e ritenute alla fonte non versate dalla società cedente. C. sosteneva di non essere responsabile in solido ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, contestando sia la qualificazione dell’operazione come cessione di ramo d’azienda, sia l’assenza dei presupposti della responsabilità del cessionario, inclusa la preventiva escussione del cedente e la mancata richiesta del certificato dei carichi tributari.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per le cartelle relative agli anni 2002 e 2003, poiché la società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50/2017 e aveva integralmente versato gli importi dovuti. Quanto alla cartella relativa al 2004, la CTR aveva già escluso la responsabilità della cessionaria, poiché la cessione era intervenuta nel gennaio 2004; non essendo stata impugnata tale parte della decisione dall’Amministrazione, si è formato il giudicato interno e C. è stata definitivamente riconosciuta non debitrice. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472/1997, art. 14
Responsabilità del cessionario d’azienda per i debiti tributari del cedente
La norma disciplina la responsabilità solidale del cessionario per le imposte e le sanzioni riferibili all’azienda o al ramo d’azienda ceduto, prevedendo limiti, condizioni e il possibile rilascio di un certificato liberatorio da parte dell’Amministrazione finanziaria.
art. 2560 c.c.
Debiti relativi all’azienda ceduta
La disposizione regola la responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda risultanti dai libri contabili obbligatori; nel caso tributario opera in coordinamento con la disciplina speciale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
Consente all’Amministrazione finanziaria di liquidare automaticamente le imposte, i contributi e i relativi versamenti sulla base dei dati dichiarati e presenti negli archivi fiscali.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Liquidazione automatizzata dell’IVA
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il recupero delle somme non versate.
L. n. 212/2000, art. 7
Motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria
Impone che gli atti tributari siano adeguatamente motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
D.L. n. 50/2017, art. 11, comma 10
Definizione agevolata delle controversie tributarie
La definizione agevolata, perfezionata mediante la presentazione della domanda e il pagamento integrale delle somme dovute, determina l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 132 c.p.c.
Contenuto-forma della sentenza
La motivazione della sentenza deve consentire di individuare con chiarezza la ratio decidendi; la motivazione meramente apparente o insanabilmente contraddittoria può determinare la nullità della decisione.
art. 360 c.p.c.
Motivi del ricorso per cassazione
Individua i motivi per i quali una sentenza può essere impugnata in cassazione, tra cui la nullità della sentenza o del procedimento e l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ulteriore contributo unificato
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si definisce mediante definizione agevolata della controversia.
Massime di principio
- In caso di acquisto di un’azienda o di un ramo d’azienda, il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del cedente nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997.
- Prima della cessione è opportuno richiedere all’Amministrazione finanziaria il certificato relativo ai carichi tributari, poiché tale documento può incidere sull’esistenza e sull’estensione della responsabilità del cessionario.
- La responsabilità del cessionario deve essere valutata con riferimento alla data effettiva della cessione e ai debiti tributari riconducibili al periodo e all’attività trasferiti.
- Se una parte della sentenza non viene impugnata dalla parte interessata, su quella statuizione può formarsi il giudicato interno, rendendola definitiva nel successivo grado di giudizio.
- La definizione agevolata della lite, con pagamento integrale degli importi dovuti, determina l’estinzione del giudizio limitatamente alle pretese comprese nella definizione.
- La qualificazione dell’operazione come cessione di ramo d’azienda dipende dal contenuto effettivo del compendio trasferito e dalla sua idoneità a costituire un complesso organizzato funzionalmente autonomo, non soltanto dalla denominazione utilizzata nell’atto.
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