Cassazione Civile, Ordinanza n. 07700/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1015/2018 in una controversia qualificata nel testo come relativa ad "altre ipotesi di pubblico impiego". Nel corso del giudizio di legittimità il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria dichiarando di non insistere più nella domanda, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dovuta a interventi normativi successivi al ricorso, che avevano previsto concorsi anche straordinari per l'ingresso in ruolo. È stata inoltre prodotta rinuncia al ricorso sottoscritta da tutti i ricorrenti e notificata al Ministero, con dichiarazione di rinuncia anche del difensore.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, dichiarando l'estinzione del processo. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, le ha compensate in considerazione della spontanea desistenza determinata da fatti sopravvenuti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'estinzione del processo non è ipotesi contemplata dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
La Corte osserva che, pur in mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente ai fini della norma, la sopravvenuta desistenza dei ricorrenti giustifica comunque la declaratoria di estinzione e la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ... posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione
L'estinzione del processo non integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, unitamente alla sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Ai fini della declaratoria di estinzione può rilevare la spontanea desistenza del ricorrente determinata da fatti sopravvenuti, anche in assenza di una formale accettazione della rinuncia da parte del resistente.
- L'estinzione del processo non rientra tra le ipotesi che legittimano il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia o sopravvenuto difetto di interesse, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla sopravvenienza che ha determinato l'abbandono della lite.
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