Cassazione Penale, Ordinanza n. 12114/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di appello non avessero esaminato tutte le censure formulate con l'impugnazione e che vi fosse violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Con il secondo motivo ha denunciato travisamento del fatto e vizio di motivazione, prospettando una diversa ricostruzione storica dei fatti e una diversa valutazione di attendibilità delle prove. Con il terzo motivo ha lamentato travisamento della prova, con riferimento al valore probatorio di un messaggio WhatsApp inviato dalla persona offesa. Con il quarto motivo ha contestato la condanna al pagamento della provvisionale in favore della parte civile, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque manifestamente infondato, osservando che non vi era violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché vi era piena corrispondenza tra fatto contestato e fatto accertato e le eventuali specificazioni descrittive dell'imputazione non erano decisive. Ha ritenuto il secondo e il terzo motivo non deducibili in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, preclusa alla Cassazione, tanto più in presenza di doppia conforme. Ha ritenuto il quarto motivo non proponibile, poiché la statuizione sulla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
reato di cui all'art. 646 cod. pen.
La sentenza impugnata aveva ritenuto integrata la responsabilità per appropriazione indebita; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, ma considera infondate o inammissibili le censure dirette a contestarla.
principio di correlazione tra accusa e sentenza
la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifichi solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa
La corrispondenza tra contestazione e decisione è esclusa solo se il fatto accertato è sostanzialmente eterogeneo o incompatibile con quello contestato, con concreto pregiudizio del diritto di difesa.
art. 125 c.p.p.
non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame
La mancata risposta analitica a ogni deduzione non determina di per sé vizio motivazionale, se la questione risulta comunque disattesa dalla motivazione complessiva e non è dimostrata la decisività della censura.
art. 606 c.p.p.
non è consentito dalla legge in sede di legittimità
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, né per censurare il merito della ricostruzione operata dai giudici di merito.
art. 546 c.p.p.
la relativa statuizione non sia impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata
La condanna alla provvisionale è considerata decisione discrezionale e non autonomamente ricorribile per cassazione.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la sentenza che non risponda puntualmente a ogni singola doglianza, quando la questione risulti comunque disattesa dalla motivazione complessiva e la censura non dimostri la decisività del rilievo omesso.
- La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ricorre solo se il fatto ritenuto in sentenza è sostanzialmente eterogeneo o incompatibile rispetto a quello contestato, con effettivo pregiudizio del diritto di difesa; non sono decisive le sole differenze descrittive o quantitative dell'imputazione.
- Il giudizio di cassazione non consente una rivalutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta nei gradi di merito, specialmente in presenza di doppia conforme.
- Le censure di travisamento della prova non possono essere trasformate in un nuovo giudizio di merito attraverso la critica alla credibilità dei testimoni o al peso attribuito ai singoli elementi istruttori.
- La statuizione sulla provvisionale in favore della parte civile ha natura discrezionale e delibativa e non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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