Sentenza n. 251/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9153/2024, che aveva annullato il diniego comunale di estensione della concessione demaniale marittima e condannato il Comune al risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa, già titolare di una concessione demaniale marittima per acquacoltura relativa a 39.000 mq, aveva chiesto l'estensione della concessione fino a complessivi 48.600 mq per installare ulteriori dieci gabbie. Il diniego del Comune era stato annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 9153/2024, che aveva inoltre riconosciuto in parte la domanda risarcitoria e condannato il Comune al pagamento di euro 132.592,30, oltre rivalutazione, interessi e spese. Nonostante la notificazione della sentenza, i solleciti di pagamento e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dal Comune, l'amministrazione è rimasta inerte. L'impresa ha quindi chiesto l'ottemperanza della sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Comune non si è costituito. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso nei propri confronti, deducendo la propria estraneità alla vicenda e l'assenza di obblighi da eseguire.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo inequivocabilmente dimostrata la mancata esecuzione della sentenza ottemperanda nonostante i reiterati solleciti e l'inammissibilità della revocazione proposta dal Comune. Ha rilevato che non sussistevano ostacoli materiali o giuridici all'adempimento degli obblighi stabiliti dalla sentenza. Ha ordinato al Comune di dare esecuzione alla pronuncia n. 9153/2024 entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di subdelega nominativa, assegnandogli ulteriori 90 giorni per provvedere. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori. Il Ministero e la Capitaneria di Porto non sono stati individuati quali destinatari di obblighi esecutivi.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando dagli atti risulta che l'amministrazione non ha dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, nonostante la notificazione della pronuncia e i reiterati solleciti dell'interessato.
- La proposizione di un ricorso per revocazione successivamente dichiarato inammissibile non impedisce l'esecuzione della sentenza ottemperanda né costituisce un ostacolo giuridico all'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Quando non risultano ostacoli materiali o giuridici all'adempimento degli obblighi stabiliti dalla sentenza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione obbligata di provvedere entro un termine determinato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandone il termine per l'intervento sostitutivo e prevedendo la facoltà di subdelega nominativa.
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