Sentenza n. 4810/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: : del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13/12/2022, n. 172, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14/12/2022, avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" e dei relativi allegati; della nota della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 54483/2022; della nota di Azienda Zero 7/12/2022, prot. n. 34255; del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l'"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cardiva Italia S.r.l. il 25/5/2023: Motivi aggiunti di ricorso per l'annullamento: del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13/12/2022, n. 172, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14/12/2022, avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" e dei relativi allegati; della nota della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 54483/2022; della nota di Azienda Zero 7/12/2022, prot. n. 34255; del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l'"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022; e ora per l'annullamento: della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 6/9/2019, n. 1222; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 13/12/2022, n. 1398; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 9/9/2019, n. 1775; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 7/12/2022, n. 2330; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima 6/9/2019, n. 1378; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima 12/12/2022, n. 2076; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 13/9/2019, n. 851; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 9/12/2022, n. 1138; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana 4/9/2019, n. 686; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana 7/12/2022, n. 1488; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea 10/9/2019, n. 752; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea 12/12/2022, n. 826; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 4/9/2019, n. 1267; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 9/12/2022, n. 2322; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica 4/9/2019, n. 1363; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica 7/12/2022, n. 2001; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera 5/9/2019, n. 557; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera 13/12/2022, n. 1240; della deliberazione dell'Azienda Ospedale - Università Padova 10/9/2019, n. 1059;della deliberazione dell'Azienda Ospedale - Università Padova 9/12/2022, n. 2560; della deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 10/9/2019, n. 912; della deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 12/12/2022, n. 1176; della deliberazione dell'Istituto Oncologico Veneto 6/9/2019, n. 570; della deliberazione dell'Istituto Oncologico Veneto 7/12/2022, n. 1077; della nota del Ministero della Salute 5/8/2022, avente ad oggetto "Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015-2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, ivi comprese le note della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 544830, 30/11/2022, prot. n. 553040 e 2/12/2022, prot. n. 559223, le comunicazioni. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cardiva Italia S.r.l. il 25/5/2023: Motivi aggiunti di ricorso per l'annullamento: del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13/12/2022, n. 172, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14/12/2022, avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" e dei relativi allegati; della nota della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 54483/2022; della nota di Azienda Zero 7/12/2022, prot. n. 34255; del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l'"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022; e ora per l'annullamento: della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 6/9/2019, n. 1222; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 13/12/2022, n. 1398; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 9/9/2019, n. 1775; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 7/12/2022, n. 2330; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima 6/9/2019, n. 1378; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima 12/12/2022, n. 2076; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 13/9/2019, n. 851; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 9/12/2022, n. 1138; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana 4/9/2019, n. 686; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana 7/12/2022, n. 1488; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea 10/9/2019, n. 752; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea 12/12/2022, n. 826; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 4/9/2019, n. 1267; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 9/12/2022, n. 2322; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica 4/9/2019, n. 1363; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica 7/12/2022, n. 2001; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera 5/9/2019, n. 557; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera 13/12/2022, n. 1240; della deliberazione dell'Azienda Ospedale - Università Padova 10/9/2019, n. 1059;della deliberazione dell'Azienda Ospedale - Università Padova 9/12/2022, n. 2560; della deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 10/9/2019, n. 912; della deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 12/12/2022, n. 1176; della deliberazione dell'Istituto Oncologico Veneto 6/9/2019, n. 570; della deliberazione dell'Istituto Oncologico Veneto 7/12/2022, n. 1077; della nota del Ministero della Salute 5/8/2022, avente ad oggetto "Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015-2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, ivi comprese le note della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 544830, 30/11/2022, prot. n. 553040 e 2/12/2022, prot. n. 559223, le comunicazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla ripartizione a carico dell’impresa degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, incluso il decreto regionale che quantificava l’importo dovuto in euro 376.465,07
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Regione Veneto che le imponeva di concorrere al ripiano dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti statali, regionali e delle aziende sanitarie presupposti e conseguenti. Il testo della sentenza non riporta l’articolazione dei singoli motivi di ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, l’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, ha previsto la possibilità di estinguere l’obbligo mediante pagamento ridotto al 25% degli importi originariamente richiesti. La ricorrente ha effettuato il pagamento l’8 settembre 2025 e la Regione Veneto ne ha preso atto con decreto del 16 ottobre 2025, n. 154. La società ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che il pagamento dell’importo ridotto e il successivo accertamento regionale abbiano determinato un assetto di interessi incompatibile con la prosecuzione del giudizio, rendendo inutile una pronuncia sugli atti impugnati. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone la piena realizzazione dell’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, mentre l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando la prosecuzione diviene inutile per l’impossibilità sopravvenuta di conseguire il bene della vita oggetto della domanda. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione e per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali …
La disposizione consente il pagamento ridotto al 25% dell’importo originariamente richiesto per il ripiano e disciplina l’accertamento regionale del versamento, collegandolo alla definizione dei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando, per effetto di un nuovo assetto degli interessi o di circostanze sopravvenute, la prosecuzione del giudizio diviene inutile perché non è più possibile conseguire il bene della vita perseguito con l’azione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena realizzazione dell’interesse sostanziale del ricorrente; essa si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando il conseguimento del bene della vita è divenuto impossibile o comunque non più utilmente perseguibile.
- Il pagamento, da parte del destinatario di un obbligo di ripiano, della quota ridotta prevista dalla legge sopravvenuta e il successivo accertamento dell’amministrazione possono rendere inutile la prosecuzione del giudizio di annullamento contro gli atti impositivi, comportando l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
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