Cassazione Penale, Sentenza n. 16137/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari (sezione per il riesame) che, accogliendo l'appello di Leonardo Montani, aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata per il reato commesso in concorso (artt. 81, 110 e 416-ter c.p.), ritenendo venute meno le esigenze cautelari. Il pubblico ministero aveva dedotto violazione di legge (art. 273, comma 3 c.p.p.) sostenendo che il Tribunale avrebbe fatto dipendere la revoca solo dal decorso del tempo (c.d. "tempo silente") mentre, per i reati ricompresi nell'art. 51-bis c.p., il tempo sarebbe neutro se non accompagnato da altri elementi che dimostrino una attenuazione della pericolosità; inoltre il PM richiamava la condanna anteriore per 416-bis e le dichiarazioni del collaboratore Telegrafo come elementi che avrebbero dovuto confermare l'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto una valutazione complessiva e motivata, non basata esclusivamente sul decorso del tempo, ma anche su altri elementi: la risalenza nel tempo dei fatti e della precedente condanna, l'impossibilità materiale di reiterare la condotta (perché le elezioni comunali erano già avvenute), l'assenza di comportamenti recenti sintomatici di perdurante pericolosità e il ruolo concreto svolto dall'indagato nella vicenda. La Corte ha poi osservato che le dichiarazioni del collaboratore e la precedente condanna riguardano fatti antecedenti e non sono idonee, di per sé, a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Norma citata come riferimento al concorso di persone nel reato; utilizzata per descrivere il capo di imputazione ma non oggetto diretto del motivo di impugnazione.
Rilevato quale disposizione sul concorso di persone nell'illecito; richiamata a composizione dell'imputazione.
Tipologia del reato (associazione a delinquere di stampo mafioso) per il quale Montani risultava già condannato; la Corte ha considerato la sentenza definitiva come fatto storico pregresso, non sufficiente per provare l'attualità delle esigenze cautelari relative al nuovo fatto.
Richiamato dal PM come articolo che include reati per i quali il decorso del tempo assume una valenza neutra; la Corte ha comunque precisato che, anche per tali reati, la valutazione delle esigenze cautelari richiede un giudizio complessivo e motivato, non meramente formale.
art. 273, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso del pubblico ministero (presunto vizio procedurale): la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del riesame non violi tale disposizione poiché la decisione è stata fondata su un'analisi articolata di elementi diversi dal mero decorso del tempo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nella giurisprudenza interpretativa sul rapporto tra presunzione di pericolosità e tempo trascorso (tempo silente); la Corte ha confermato che esiste giurisprudenza che precisa come il tempo possa incidere, ma sempre nell'ambito di una valutazione complessiva delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- La mera distanza temporale tra il fatto contestato e la richiesta di revoca della misura non è di per sé sufficiente per revocare o mantenere una misura cautelare: il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata.
- Per i reati ricompresi nell'art. 51-bis c.p. (o simili), il 'tempo silente' può assumere valore neutro, ma ciò non esclude che, in presenza di altri elementi (impossibilità di reiterazione, assenza di condotte recenti, ruolo concreto svolto), la misura possa essere revocata.
- Le condanne passate e le dichiarazioni di collaboratori sono elementi utili ma, se si riferiscono ad eventi anteriori rispetto alla condotta oggi contestata, non provano automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari; devono essere valutate nel loro contesto temporale e fattuale.
- Decisioni assunte nei confronti di coindagati possono orientare, ma non vincolare automaticamente il giudice quando la posizione soggettiva o gli elementi fattuali risultano differenti.
- In sede di impugnazione, la Corte di legittimità verifica sia la correttezza giuridica sia l'adeguatezza e completezza della motivazione del giudice del merito; una decisione ben motivata e fondata su una valutazione globale resiste al ricorso.
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