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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42229/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva: 1) nullità assoluta della sentenza di primo grado per mancata assistenza del difensore di fiducia nominato ed eletto domicilio (artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p.); 2) violazione del divieto di ne bis in idem, in quanto per il reato relativo all'anno d'imposta 2011 vi era già una sentenza irrevocabile del Tribunale di Ivrea del 21/05/2019 che aveva dichiarato l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (riguardante lo stesso fatto). Inoltre i reati erano estinti per prescrizione il 31/12/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi ammissibili ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si erano estinti per prescrizione (decorso il termine il 31/12/2022). La Corte ha richiamato il principio per cui la causa estintiva della prescrizione prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza e ha rilevato l'assenza, dagli atti, di elementi tali da consentire una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    contestato per non aver presentato la dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2011, "con conseguente Iva evasa pari a euro 54.754,00"

    Norma relativa ai reati tributari contestati; applicata come capo di imputazione ma i reati relativi agli anni di imposta si sono estinti per prescrizione, impedendo una decisione definitiva di merito.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma sulla nullità della sentenza per violazioni procedurali gravi (es. mancata assistenza del difensore); il ricorrente deduceva nullità assoluta della sentenza di primo grado per assenza del difensore nonostante elezione di domicilio.

  • art. 179 c.p.p.

    Prevede la conseguenza della nullità (regressione del procedimento); tuttavia la Corte ha osservato che quando la prescrizione è intervenuta la causa estintiva prevale sulla nullità e la regressione può essere preclusa.

  • art. 131-bis c.p.

    dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina la non punibilità per particolare condotta (es. estinzione del debito tributario); la sentenza irrevocabile del Tribunale di Ivrea che applicava art. 131-bis sollevava la questione di ne bis in idem rispetto a successiva pronuncia sullo stesso fatto.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Prevede la possibilità di pronunciare l'assoluzione anche se vi sono vizi formali; la Cassazione ha ritenuto che dagli atti non emergessero circostanze tali da motivare una pronuncia di assoluzione ai sensi di tale norma.

  • Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e Sez. U., n. del 27/04/2017 (Iannelli)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la prescrizione prevale sulla nullità assoluta della sentenza, e che quando il reato si è estinto per prescrizione può disporsi l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla nullità assoluta della sentenza: se la prescrizione si verifica durante il giudizio di legittimità, la Cassazione può annullare senza rinvio senza entrare nel merito delle nullità formali.
  • La nullità per mancata assistenza del difensore (artt. 178 e 179 c.p.p.) è rilevante e può comportare la regressione del procedimento, ma non impedisce l'applicazione della causa estintiva della prescrizione se questa è intervenuta.
  • La presenza di una sentenza irrevocabile che dichiara la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis può far emergere un problema di ne bis in idem rispetto a successivi procedimenti per lo stesso fatto; tuttavia, se la prescrizione interviene prima, il giudice di legittimità può non decidere definitivamente sul ne bis in idem e limitarsi a dichiarare l'estinzione per prescrizione.
  • Per ottenere una pronuncia favorevole diversa dall'annullamento per prescrizione (ad es. assoluzione sostanziale), è necessario dimostrare circostanze chiare e documentate che consentano l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; in mancanza, il giudice applicherà la regola della prevalenza della prescrizione.
  • Gli avvocati devono vigilare sul tempestivo deposito degli atti di nomina/elevazione di domicilio e sul calcolo dei termini di prescrizione, perché ritardi procedurali o omissioni processuali possono risultare irrilevanti se la prescrizione sopravviene.

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