Cassazione Penale, Sentenza n. 42229/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: 1) nullità assoluta della sentenza di primo grado per mancata assistenza del difensore di fiducia nominato ed eletto domicilio (artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p.); 2) violazione del divieto di ne bis in idem, in quanto per il reato relativo all'anno d'imposta 2011 vi era già una sentenza irrevocabile del Tribunale di Ivrea del 21/05/2019 che aveva dichiarato l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (riguardante lo stesso fatto). Inoltre i reati erano estinti per prescrizione il 31/12/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi ammissibili ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si erano estinti per prescrizione (decorso il termine il 31/12/2022). La Corte ha richiamato il principio per cui la causa estintiva della prescrizione prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza e ha rilevato l'assenza, dagli atti, di elementi tali da consentire una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
contestato per non aver presentato la dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2011, "con conseguente Iva evasa pari a euro 54.754,00"
Norma relativa ai reati tributari contestati; applicata come capo di imputazione ma i reati relativi agli anni di imposta si sono estinti per prescrizione, impedendo una decisione definitiva di merito.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma sulla nullità della sentenza per violazioni procedurali gravi (es. mancata assistenza del difensore); il ricorrente deduceva nullità assoluta della sentenza di primo grado per assenza del difensore nonostante elezione di domicilio.
art. 179 c.p.p.
Prevede la conseguenza della nullità (regressione del procedimento); tuttavia la Corte ha osservato che quando la prescrizione è intervenuta la causa estintiva prevale sulla nullità e la regressione può essere preclusa.
art. 131-bis c.p.
dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che disciplina la non punibilità per particolare condotta (es. estinzione del debito tributario); la sentenza irrevocabile del Tribunale di Ivrea che applicava art. 131-bis sollevava la questione di ne bis in idem rispetto a successiva pronuncia sullo stesso fatto.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Prevede la possibilità di pronunciare l'assoluzione anche se vi sono vizi formali; la Cassazione ha ritenuto che dagli atti non emergessero circostanze tali da motivare una pronuncia di assoluzione ai sensi di tale norma.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e Sez. U., n. del 27/04/2017 (Iannelli)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la prescrizione prevale sulla nullità assoluta della sentenza, e che quando il reato si è estinto per prescrizione può disporsi l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla nullità assoluta della sentenza: se la prescrizione si verifica durante il giudizio di legittimità, la Cassazione può annullare senza rinvio senza entrare nel merito delle nullità formali.
- La nullità per mancata assistenza del difensore (artt. 178 e 179 c.p.p.) è rilevante e può comportare la regressione del procedimento, ma non impedisce l'applicazione della causa estintiva della prescrizione se questa è intervenuta.
- La presenza di una sentenza irrevocabile che dichiara la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis può far emergere un problema di ne bis in idem rispetto a successivi procedimenti per lo stesso fatto; tuttavia, se la prescrizione interviene prima, il giudice di legittimità può non decidere definitivamente sul ne bis in idem e limitarsi a dichiarare l'estinzione per prescrizione.
- Per ottenere una pronuncia favorevole diversa dall'annullamento per prescrizione (ad es. assoluzione sostanziale), è necessario dimostrare circostanze chiare e documentate che consentano l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; in mancanza, il giudice applicherà la regola della prevalenza della prescrizione.
- Gli avvocati devono vigilare sul tempestivo deposito degli atti di nomina/elevazione di domicilio e sul calcolo dei termini di prescrizione, perché ritardi procedurali o omissioni processuali possono risultare irrilevanti se la prescrizione sopravviene.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42151/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42152/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42153/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42154/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42156/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →