Sentenza del 10/07/2018 n. 2847 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - presunzione di produzione di rifiuti - sussiste - onere della prova contraria a carico del contribuente - area destinata a parcheggio od autorimessa- tassabilità - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i locali o le aree, per la loro natura e destinazione — in particolare autorimessa o parcheggio — fossero incapaci di produrre rifiuti e dovessero quindi essere esclusi dalla tassazione ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993. La questione riguarda l’onere della prova: la mera destinazione dell’area non è sufficiente, poiché il contribuente deve indicare già nella denuncia originaria o in quella di variazione le concrete condizioni di inutilizzabilità o di non produttività di rifiuti, fornendo elementi obiettivi o idonea documentazione.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. La legge stabilisce una presunzione relativa di produzione di rifiuti a carico dei possessori o detentori degli immobili; tale presunzione può essere superata solo con una prova concreta e tempestivamente dichiarata dal contribuente. Il giudice non può presumere autonomamente che un’autorimessa o un parcheggio siano incapaci di produrre rifiuti. Anche per le aree destinate a parcheggio, la destinazione stabile non esclude automaticamente la TARSU: occorre dimostrare che, in concreto, l’uso dell’area non comporti produzione di rifiuti.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993
L’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere debitamente riscontrata in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
La norma introduce un’esclusione dalla TARSU solo quando l’incapacità di produrre rifiuti sia effettiva, obiettiva e provata dal contribuente. La destinazione a parcheggio o autorimessa, da sola, non determina automaticamente l’esenzione.
D.Lgs. n. 507 del 1993
Il sistema TARSU presume che gli immobili posseduti o detenuti siano produttivi di rifiuti. La presunzione è relativa e può essere vinta dal contribuente soltanto mediante una specifica dichiarazione e una prova documentale o oggettiva dell’inidoneità dell’area a produrre rifiuti.
Massime di principio
- Per ottenere l’esclusione dalla TARSU non basta affermare che un locale o un’area è destinato a parcheggio, autorimessa o altro uso particolare: occorre dimostrare che tale uso renda concretamente impossibile la produzione di rifiuti.
- L’onere della prova grava sul contribuente, che deve indicare le condizioni di non tassabilità nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione; una contestazione successiva può non essere sufficiente.
- La prova deve basarsi su elementi obiettivi direttamente verificabili o su documentazione idonea, come caratteristiche strutturali, limitazioni d’uso, assenza di accessibilità o altre condizioni che impediscano effettivamente la produzione di rifiuti.
- Il giudice tributario non può presumere autonomamente l’inidoneità alla produzione di rifiuti sulla sola base della destinazione catastale o funzionale dell’area.
- La stabile destinazione a parcheggio o autorimessa può rilevare, ma non comporta automaticamente l’esenzione: va valutato l’uso concreto e la reale possibilità di produzione di rifiuti.
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