Cassazione Penale, Sentenza n. 12705/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Orta ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in sede di rinvio da annullamento della Cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha riqualificato il reato originariamente contestato in falso in atto pubblico commesso dal privato (artt. 477, 482 c.p.) e ha determinato la pena in mesi 3 e giorni 10 applicando la recidiva specifica e poi riducendo per il rito abbreviato. Il ricorrente denunciava violazione di legge in relazione all'art. 627 c.p.p. e difetto di motivazione quanto alla sussistenza della recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la questione della recidiva non potesse essere nuovamente riesaminata in sede di rinvio quando, nella sentenza di annullamento, quel motivo era già stato dichiarato inammissibile. La dizione "limitatamente al trattamento sanzionatorio" ha circoscritto la cognizione della Corte di merito alla determinazione della pena conseguente alla riqualificazione del reato, senza consentire di rimettere in discussione motivi già esclusi. Pertanto il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione sulla recidiva; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile nella sentenza di rinvio, perciò non riaperto in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio
art. 497 bis cod. pen.
Reato originariamente contestato: la Corte di merito ha operato una riqualificazione, che ha portato alla diversa configurazione del fatto
artt. 477, 482 cod. pen.
Norme cui è stata riqualificata la condotta (falso in atto pubblico commesso dal privato); la riqualificazione ha inciso sulla determinazione della pena
art. 133 cod. pen.
Richiami ai criteri di determinazione della pena: la discrezionalità del giudice nel fissare la pena secondo i criteri di cui all'art. 133 non è automaticamente connessa alla valutazione della recidiva, che è una circostanza aggravante soggettiva
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'imputazione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla fattispecie
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per la tempestiva trasmissione della requisitoria del Procuratore generale
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla "limitatamente al trattamento sanzionatorio" la Corte di merito è chiamata solo a rideterminare la pena conseguente alla nuova configurazione del reato e non può riesaminare motivi che la stessa Cassazione ha già dichiarato inammissibili.
- La riqualificazione giuridica del reato obbliga il giudice a riconsiderare la determinazione della pena sulla base degli articoli pertinenti (es. art. 133 c.p.), ma non si traduce automaticamente nella revisione di circostanze soggettive aggravanti quali la recidiva, salvo che la Cassazione abbia espressamente disposto diversamente.
- Per impugnare con successo la sussistenza della recidiva in Cassazione occorre che il motivo sia ammissibile e non già escluso nel provvedimento di rinvio; questioni dichiarate inammissibili non possono essere riaperte dal giudice di rinvio nell'ambito di un mandato limitato.
- Il giudice di appello, investito della sola determinazione del trattamento sanzionatorio, deve motivare la scelta della pena secondo i criteri di legge, ma non è tenuto a riprendere argomentazioni su punti non ricompresi nell'oggetto del rinvio.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, si applicano le norme sulle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e il ricorrente può essere condannato al relativo pagamento.
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