Cassazione Penale, Sentenza n. 8110/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) nullità della sentenza di appello per mancata traduzione dell'imputato ristretto che aveva richiesto personalmente di partecipare all'udienza di appello fissata il 13/12/2022 (richiesta presentata il 3/11/2022); 2) vizio relativo alla qualificazione del teste come reticente anziché renitente, con consequenziali effetti sulla possibilità di ritrattazione prima della trasmissione degli atti in Procura. Il primo motivo denunciava la violazione delle norme emergenziali che regolano la celebrazione in camera di consiglio e le modalità per la richiesta di partecipazione, oltre alla mancata esecuzione dell'ordine di traduzione nonostante la tempestiva manifestazione della volontà di comparire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio e trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha motivato che la richiesta dell'imputato detenuto, tempestiva (presentata 30 giorni prima dell'udienza) e manifestata 'in qualsiasi modo', doveva essere considerata idonea a determinare l'obbligo di traduzione; la mancata traduzione ha quindi determinato una nullità assoluta e insanabile dell'udienza e della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La Corte ha richiamato l'orientamento che interpreta le disposizioni emergenziali in senso restrittivo per non comprimere il diritto fondamentale alla presenza dell'imputato.
Norme richiamate
art. 23-bis, legge 18 dicembre 2020, n. 176
Disciplina le udienze di appello in camera di consiglio salvo che le parti o l'imputato richiedano la discussione orale o la partecipazione; la richiesta dell'imputato deve essere presa in considerazione anche se manifestata con modalità non telematiche quando tempestiva, interpretando la norma in senso restrittivo rispetto alle deroghe emergenziali
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione che ha consentito il procedimento senza intervento delle parti in alcuni periodi emergenziali; richiamata in relazione al trattamento del ricorso senza intervento delle parti
art. 603 cod. proc. pen.
Norma richiamata come eccezione rispetto alla celebrazione in camera di consiglio per i casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
Sez. U., sentenza n. 35399 del 24/06/2010
Giurisprudenza di legittimità che afferma che la mancata traduzione dell'imputato detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire determina nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza
art. 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 14 ICCPR
Principi costituzionali e convenzionali richiamati per riaffermare il diritto fondamentale dell'imputato ad essere presente e ascoltato dal giudice che deve decidere sulla sua responsabilità, a presidio dell'immediatezza e dell'oralità del processo
Massime di principio
- La manifestazione di volontà dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza d'appello, se tempestiva, deve essere considerata idonea a far sorgere l'obbligo di traduzione: l'omessa traduzione determina nullità assoluta e insanabile.
- Le disposizioni emergenziali che consentono la celebrazione in camera di consiglio vanno interpretate restrittivamente quando incidono sui diritti fondamentali dell'imputato (presenza, difesa, oralità).
- La richiesta di partecipazione non può essere vanificata per ragioni formali se l'imputato ha manifestato tempestivamente la volontà di comparire anche con modalità non telematiche o non tramite difensore; la tempestività e l'effettiva possibilità di dare seguito alla richiesta sono decisive.
- In presenza di omissione della traduzione di un detenuto che abbia tempestivamente richiesto la partecipazione, la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni grado e impone l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.
- Questioni accessorie (es. qualificazione del teste come reticente o renitente) possono essere assorbite quando il vizio procedurale relativo alla partecipazione dell'imputato determina la nullità dell'intero giudizio; tuttavia la distinzione resta rilevante in casi in cui non sussista nullità procedurale.
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