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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21306/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia notificava avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 contestando indebita deduzione di costi, indebita detrazione IVA e partecipazione a frodi "carosello". Si sosteneva che la società MADA si fosse avvalsa di società cartiere per l'importazione di veicoli (importazioni per 2006: €1.349.749,94 oltre IVA €270.954; per 2007: €132.166,66 oltre IVA €26.433,33) con fatturazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto il contribuente ritenendo deducibili i costi e detraibile l'IVA salvo prova di malafede, valorizzando la produzione di modelli F24 attestanti versamenti. L'Agenzia impugnava in Cassazione denunciando, tra l'altro, errata ripartizione dell'onere probatorio e la mancata valutazione complessiva degli indizi di frode, nonché l'erronea applicazione dell'art.60-bis DPR 633/1972; la questione centrale era se la CTR avesse correttamente valutato se il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare alla frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (sul vizio di distribuzione dell'onere della prova), ritenendo che l'Amministrazione fiscale aveva fornito elementi di prova idonei a dimostrare la conoscibilità della frode (ripetuti rapporti con società prive di sede reale e prezzi anomali; produzione di F24 e elementi acquisiti nel PVC). La Cassazione ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla stessa Commissione regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, delegando a quest'ultima anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c. e art. 2697 c.c.

    Richiamate in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: la Corte evidenzia che l'Amministrazione deve dimostrare, anche per presunzioni basate su elementi oggettivi, la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del cessionario; se l'Amministrazione assolve all'onere, grava sul contribuente la prova contraria.

  • art. 60-bis DPR n.633/1972

    Norma che introduce responsabilità solidale del cessionario per il versamento dell'IVA; la Corte osserva che l'applicazione non è automatica e che, alla luce dei principi UE, la negazione della detrazione presuppone consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992 n.546; artt. 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; art.360 c.p.c.

    Norme processuali invocate dall'Agenzia per denunciare vizi motivazionali e nullità: la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di diritto sostanziale e ha assorbito le doglianze processuali, rimandando la questione alla CTR per nuovo esame.

  • Cass. 20/07/2020, n.15369

    In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti... incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario... dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza... ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato... la diligenza massima esigibile.

    La sentenza ricorda e applica il principio secondo cui l'Amministrazione deve provare conoscenza o conoscibilità della frode; una volta provato ciò, l'onere si sposta sul contribuente che deve dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (C-439/04, C-440/04; C-285/11; C-642/11)

    Richiamate per il principio fondamentale che il diritto alla detrazione IVA è garantito dal diritto UE; la possibilità di negare la detrazione è soggetta a condizioni rigorose, richiedendo la prova della consapevolezza o della conoscibilità della frode da parte del cessionario.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere iniziale di provare, anche per presunzioni fondate su elementi oggettivi specifici, che la fatturazione riguarda operazioni soggettivamente inesistenti e che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della frode (conoscibilità).
  • Se l'Amministrazione soddisfa questo onere probatorio, l'onere si sposta sul contribuente che deve dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile (verifiche sulla controparte, strutture operative, capacità commerciale, controparti affidabili).
  • La mera produzione di modelli F24 attestanti versamenti non è automaticamente decisiva per il contribuente se sussistono indizi oggettivi di frode; la validità e la tempestività della documentazione (se erano disponibili al momento della cessione) rilevano ai fini della valutazione.
  • La valutazione della conoscibilità deve riferirsi allo stato di fatti e conoscenze al momento della cessione, non a elementi acquisiti successivamente, salvo che risulti che tali elementi erano già disponibili al momento dell'operazione.
  • In presenza di numerosi indici ripetuti (assenza di sede reale, prestanomi, prezzi anomali, mancanza di riscontri fiscali delle controparti) il contribuente è tenuto ad adeguate verifiche; il mancato compimento di tali verifiche può integrare la conoscibilità della frode.
  • In casi analoghi è prudente documentare ex ante le verifiche svolte sul fornitore (es. controlli anagrafici e fiscali, accertamento della capacità di fornire i beni, contratti, mezzi di pagamento tracciabili) per poter contrastare efficacemente l'accusa di partecipazione alla frode.

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