Sentenza del 05/05/2021 n. 11688 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di rimborso/accumulo del credito d'imposta relativo a GPL fatturato nel 2008 a utenti delle aree agevolate. L'A.D. aveva dichiarato l'istanza tardiva sulla base del termine previsto dal D.P.R. n. 361/1999 (presentazione entro il 10 del mese successivo a ciascun bimestre) e la CTP/CTR avevano ritenuto l'istanza decadenza per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 14 del TUA (D.Lgs. n. 504/1995). La ricorrente deduceva che il credito d'imposta è una misura compensativa/perequativa e non una restituzione per pagamento indebito, quindi non assoggettabile al termine biennale di decadenza dell'art. 14 TUA; inoltre contestava l'ambito soggettivo del citato art. 14 e la perentorietà del termine previsto dal D.P.R. 361/1999.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il credito d'imposta in tema di accise (anche se riconosciuto al fornitore sulla base delle norme di perequazione) è uno strumento di carattere fisiologico/perequativo e non costituisce pagamento indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.; pertanto il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14 TUA (D.Lgs. n. 504/1995) per il rimborso di pagamenti indebiti non si applica alla presente fattispecie. Per questo motivo la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per l'Emilia Romagna in diversa composizione, che dovrà decidere sulle questioni rimaste e regolare le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 (TUA)
art. 14, comma 2 (nel testo ratione temporis antecedente alla riscrittura operata dal D.L. n. 193/2016)
La norma è di stretta interpretazione e si applica ai soli rimborsi per pagamenti indebiti; non può essere estesa ai crediti d'imposta di natura perequativa, pertanto il termine biennale di decadenza non opera per tali crediti
L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10
Prevede il riconoscimento di un credito d'imposta / agevolazione per determinate categorie/aree: tale credito ha natura compensativa/perequativa e non costituisce pagamento indebito
D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1
art. 1, comma 3 (e comma 5 richiamati in motivazione)
Prevede le modalità e i termini amministrativi per la richiesta di accredito da parte dei fornitori (es. presentazione entro il 10 del mese successivo a ciascun bimestre); la Corte, tuttavia, ha ritenuto che l'esistenza di tali termini amministrativi non implichi automaticamente l'applicabilità della decadenza biennale prevista dall'art. 14 TUA quando si tratti di crediti perequativi
art. 2033 c.c.
Richiamato per la distinzione tra pagamento indebito (fatto "patologico") e strumenti di perequazione; la Corte usa tale distinzione per escludere l'applicabilità dell'art. 14 TUA ai crediti d'imposta di natura compensativa
D.L. n. 193 del 2016
Richiamato in motivazione come successiva riscrittura dell'art. 14 TUA; la decisione opera in riferimento al testo ratione temporis applicabile (antecedente alla modifica)
Massime di principio
- Distinguere sempre se la somma richiesta è il rimborso di un pagamento indebito o il riconoscimento di un credito/agevolazione di natura compensativa/perequativa: l'art. 14 TUA (termine biennale) si applica ai soli pagamenti indebiti.
- I crediti d'imposta di natura perequativa (es. agevolazioni per aree svantaggiate) riconosciuti al fornitore non vanno automaticamente qualificati come rimborsi per indebito; se così qualificati, il termine di decadenza per il rimborso previsto dall'art. 14 TUA non opera.
- Gli eventuali termini amministrativi (es. D.P.R. n. 361/1999 sul termine del 10 del mese successivo) devono essere valutati separatamente: la loro scadenza non equivale automaticamente alla decadenza prevista per i rimborsi di pagamenti indebiti, soprattutto quando la natura giuridica della pretesa è diversa.
- In casi simili è utile produrre e dettagliare gli elementi che dimostrano la natura compensativa del credito (normativa applicabile, destinatari, finalità perequative) e non solo la mera tempestività di una istanza amministrativa.
- Nonostante la pronuncia favorevole, conviene comunque rispettare i termini amministrativi previsti dalla normativa applicabile (anche per ragioni probatorie e di ordine processuale), ma, se scaduti, non escludere a priori l'azione giudiziale quando la pretesa è qualificabile come credito perequativo.
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