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Sentenza

Sentenza del 05/05/2021 n. 11688 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di rimborso/accumulo del credito d'imposta relativo a GPL fatturato nel 2008 a utenti delle aree agevolate. L'A.D. aveva dichiarato l'istanza tardiva sulla base del termine previsto dal D.P.R. n. 361/1999 (presentazione entro il 10 del mese successivo a ciascun bimestre) e la CTP/CTR avevano ritenuto l'istanza decadenza per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 14 del TUA (D.Lgs. n. 504/1995). La ricorrente deduceva che il credito d'imposta è una misura compensativa/perequativa e non una restituzione per pagamento indebito, quindi non assoggettabile al termine biennale di decadenza dell'art. 14 TUA; inoltre contestava l'ambito soggettivo del citato art. 14 e la perentorietà del termine previsto dal D.P.R. 361/1999.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il credito d'imposta in tema di accise (anche se riconosciuto al fornitore sulla base delle norme di perequazione) è uno strumento di carattere fisiologico/perequativo e non costituisce pagamento indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.; pertanto il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14 TUA (D.Lgs. n. 504/1995) per il rimborso di pagamenti indebiti non si applica alla presente fattispecie. Per questo motivo la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per l'Emilia Romagna in diversa composizione, che dovrà decidere sulle questioni rimaste e regolare le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 (TUA)

    art. 14, comma 2 (nel testo ratione temporis antecedente alla riscrittura operata dal D.L. n. 193/2016)

    La norma è di stretta interpretazione e si applica ai soli rimborsi per pagamenti indebiti; non può essere estesa ai crediti d'imposta di natura perequativa, pertanto il termine biennale di decadenza non opera per tali crediti

  • L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10

    Prevede il riconoscimento di un credito d'imposta / agevolazione per determinate categorie/aree: tale credito ha natura compensativa/perequativa e non costituisce pagamento indebito

  • D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1

    art. 1, comma 3 (e comma 5 richiamati in motivazione)

    Prevede le modalità e i termini amministrativi per la richiesta di accredito da parte dei fornitori (es. presentazione entro il 10 del mese successivo a ciascun bimestre); la Corte, tuttavia, ha ritenuto che l'esistenza di tali termini amministrativi non implichi automaticamente l'applicabilità della decadenza biennale prevista dall'art. 14 TUA quando si tratti di crediti perequativi

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato per la distinzione tra pagamento indebito (fatto "patologico") e strumenti di perequazione; la Corte usa tale distinzione per escludere l'applicabilità dell'art. 14 TUA ai crediti d'imposta di natura compensativa

  • D.L. n. 193 del 2016

    Richiamato in motivazione come successiva riscrittura dell'art. 14 TUA; la decisione opera in riferimento al testo ratione temporis applicabile (antecedente alla modifica)

Massime di principio

  • Distinguere sempre se la somma richiesta è il rimborso di un pagamento indebito o il riconoscimento di un credito/agevolazione di natura compensativa/perequativa: l'art. 14 TUA (termine biennale) si applica ai soli pagamenti indebiti.
  • I crediti d'imposta di natura perequativa (es. agevolazioni per aree svantaggiate) riconosciuti al fornitore non vanno automaticamente qualificati come rimborsi per indebito; se così qualificati, il termine di decadenza per il rimborso previsto dall'art. 14 TUA non opera.
  • Gli eventuali termini amministrativi (es. D.P.R. n. 361/1999 sul termine del 10 del mese successivo) devono essere valutati separatamente: la loro scadenza non equivale automaticamente alla decadenza prevista per i rimborsi di pagamenti indebiti, soprattutto quando la natura giuridica della pretesa è diversa.
  • In casi simili è utile produrre e dettagliare gli elementi che dimostrano la natura compensativa del credito (normativa applicabile, destinatari, finalità perequative) e non solo la mera tempestività di una istanza amministrativa.
  • Nonostante la pronuncia favorevole, conviene comunque rispettare i termini amministrativi previsti dalla normativa applicabile (anche per ragioni probatorie e di ordine processuale), ma, se scaduti, non escludere a priori l'azione giudiziale quando la pretesa è qualificabile come credito perequativo.

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