Sentenza del 20/12/2017 n. 2631 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Presupposto dell'imposta - Professionista che si avvale di un solo collaboratore a tempo parziale con mansioni meramente esecutive (segreteria) - Assoggettamento all'Irap - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di assoggettamento all’IRAP è stata esclusa. È stato ritenuto che l’utilizzo di un solo dipendente a tempo parziale, impiegato in mansioni meramente esecutive di segreteria, rappresenti un impiego di risorse insufficiente a configurare un’autonoma organizzazione. Pertanto, il professionista non è tenuto al pagamento dell’IRAP in relazione a tale attività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettamento all’IRAP dell’attività professionale svolta dal contribuente. Il professionista si avvaleva di un solo collaboratore dipendente a tempo parziale, con mansioni esclusivamente esecutive e di segreteria. Il motivo del ricorso consisteva nell’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, poiché l’apporto del collaboratore non costituiva una struttura organizzativa autonoma né determinava un incremento significativo della capacità produttiva e del reddito professionale.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista soltanto quando l’attività sia autonomamente organizzata, ossia quando il contribuente si avvalga di una struttura o di risorse idonee a potenziare significativamente la propria capacità produttiva.
Massime di principio
- La presenza di un dipendente non determina automaticamente l’assoggettamento all’IRAP: occorre valutare concretamente numero, orario, qualifiche e mansioni del personale.
- Un solo collaboratore a tempo parziale, addetto a compiti meramente esecutivi o di segreteria, può essere compatibile con l’assenza di autonoma organizzazione.
- La verifica deve concentrarsi sull’effettivo incremento della capacità produttiva e del reddito derivante dall’organizzazione, non sulla semplice esistenza di un rapporto di lavoro.
- L’esclusione dall’IRAP è più probabile quando il professionista svolge personalmente l’attività principale e il collaboratore fornisce soltanto un supporto amministrativo marginale.
- La valutazione è comunque concreta e dipende dall’insieme degli elementi organizzativi, inclusi ulteriori dipendenti, collaboratori, beni strumentali e dimensioni dello studio.
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