Cassazione Penale, Ordinanza n. 34587/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e manifestamente infondati. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte di appello sulla quantificazione della pena, giudicata adeguata e non illogica, e ha escluso la prescrizione del reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Ha sostenuto che la pena inflitta fosse eccessiva e che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato i motivi d'appello relativi al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che il ricorso si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione sulla pena era congrua, logica e corretta, avendo valorizzato la gravità del fatto, il tasso alcolemico elevato e il concreto pericolo per la circolazione stradale. È stato anche affrontato il tema della prescrizione, esclusa sia al momento della decisione impugnata sia al momento della pronuncia di legittimità, in ragione della disciplina introdotta dalla c.d. riforma Orlando per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve essere sorretta dal richiamo ai criteri di gravità del fatto, capacità a delinquere e altri parametri legali; il giudice assolve l'obbligo motivazionale anche con formule sintetiche quando la pena sia contenuta nel range edittale e la motivazione sia desumibile complessivamente dalla sentenza.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 624 c.p.
Richiamato solo implicitamente nel contesto della disciplina della prescrizione e degli effetti della decisione, senza svolgere un ruolo decisivo nella motivazione.
L. 27 settembre 2021, n. 134
È richiamata come normativa che ha innovato la disciplina della prescrizione per i fatti successivi al 31 dicembre 2019.
c.d. riforma Orlando
Per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019 introduce un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, la scelta del quantum tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione manchi, sia apparente o risulti manifestamente illogica.
- Quando la pena è irrogata nel range edittale e non si discosta in modo significativo dalla misura media, la motivazione può essere anche sintetica, purché emergano i criteri di cui all'art. 133 c.p. e il giudice dia conto degli elementi valutati.
- Non è necessario che la motivazione sulla pena sia collocata solo nel paragrafo dedicato al trattamento sanzionatorio: essa può risultare dal complessivo percorso argomentativo della sentenza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza specifico confronto con la motivazione impugnata.
- Ai fini della prescrizione dei reati commessi nel periodo regolato dalla c.d. riforma Orlando, occorre applicare la disciplina della sospensione di diciotto mesi decorrente dal deposito della motivazione di primo grado, se il fatto è successivo al 3 agosto 2017 e anteriore al 1 gennaio 2020.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34516/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34519/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34520/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34521/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34522/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34524/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →