Cassazione Penale, Sentenza n. 12868/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva errori di fatto della Corte di cassazione in relazione alla sentenza n. 13227/21: 1) violazione del principio di immutabilità del giudice e inutilizzabilità degli atti assunti dopo mutamenti del collegio del Tribunale di Velletri, senza verbale dei mutamenti, senza richiesta di consenso delle parti e senza dichiarazione di utilizzabilità ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.; 2) nullità per impedimento a comparire in due udienze (27/02/2007 per obbligo di soggiorno in altro Comune e 29/10/2007 per detenzione), con contestazione della tardiva autorizzazione e della mancata considerazione dei verbali; 3) carenza di motivazione circa l'indisponibilità degli apparati utilizzati per le intercettazioni (microspie/noleggio da ditta privata); 4) errore nella valutazione del numero dei partecipanti all'associazione per l'aggravante, in particolare per il conteggio del deceduto Bertolino e del Pacini la cui responsabilità era stata annullata con rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. In sintesi: 1) quanto alla mutazione del collegio, la Corte ha applicato i principi delle Sezioni Unite (Bajrami) che attribuiscono l'onere alle parti di chiedere la rinnovazione delle prove o l'assunzione di nuove prove; non è necessaria la segnalazione automatica del mutamento né il consenso per l'utilizzo delle prove già assunte se le parti non chiedono la rinnovazione; pertanto nessuna invalidità è stata rilevata; 2) sulle udienze indicate, è stato ritenuto che il Gallace non abbia dimostrato la tempestività della richiesta di autorizzazione a presenziare e non abbia provato un pregiudizio decisivo derivante dall'assenza, per cui il motivo è inammissibile; 3) sulla presunta omissione motivazionale relativa agli apparati di intercettazione, il ricorrente non ha spiegato perché l'errore sarebbe stato decisivo per la decisione, quindi il motivo è inammissibile; 4) sulla consistenza numerica degli associati la Corte ha qualificato la censura come errore valutativo ricadente fuori dal perimetro ammissibile del rimedio straordinario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimessione straordinaria per la correzione di un errore di fatto nella sentenza definitiva; il ricorso è soggetto a limiti di ammissibilità e deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'errore di fatto sulla decisione
art. 525, comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina il principio di immutabilità del giudice in sede di giudizio di appello; interpretato dalle Sezioni Unite nel senso che il giudice che delibera deve essere lo stesso che ha ammesso e assunto la prova, ma i provvedimenti sull'ammissione mantengono efficacia se non modificati e spetta alle parti chiedere la rinnovazione in caso di mutamento
art. 511 cod. proc. pen.
Regola la lettura/valutazione di atti o dichiarazioni rese precedentemente; la Corte ha ritenuto che non sempre sia necessario richiedere il consenso per l'utilizzo degli atti già assunti se non è stata richiesta la rinnovazione
art. 468 cod. proc. pen.
Prevede la lista dei testi; le Sezioni Unite richiedono che la richiesta di rinnovazione delle prove testimoniali indichi i soggetti da riesaminare nella lista prevista
art. 493 cod. proc. pen.
Consente alle parti di formulare nuove richieste di prova; in caso di mutamento del giudice le parti possono chiedere termini brevi per presentare nuove liste/istanze
art. 190 cod. proc. pen.
Attribuisce il potere di valutazione delle prove al giudice; richiamato per sottolineare la discrezionalità nella valutazione dell'eventuale rinnovazione e della non manifesta superfluità
art. 495 cod. proc. pen.
Relativo ai poteri del giudice di appello nella valutazione della prova; menzionato a supporto della discrezionalità valutativa
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, come sanzione per il ricorrente
Massime di principio
- Il mutamento della composizione del collegio non comporta automaticamente nullità: è onere delle parti rilevarlo e chiedere, con tempestività e specificazione, la rinnovazione delle prove dichiarative o l'assunzione di nuove prove.
- La Corte non è tenuta a segnalare d'ufficio il mutamento del collegio né a chiedere il consenso delle parti all'utilizzazione degli atti già acquisiti; la mancanza di annotazione in verbale non vale di per sé a determinare invalidità se le parti non indicano la necessità di rinnovazione.
- Chi invoca un impedimento a comparire deve provare la tempestività della richiesta di autorizzazione e, in ogni caso, dimostrare il nocumento concreto e decisivo subito dalla propria difesa a seguito della sua assenza.
- Le censure relative a carenze motivazionali o alla valutazione della prova devono essere prospettate evidenziando il loro effetto decisivo sulla decisione; se l'errore non è provato come determinante, il rimedio straordinario per errore di fatto è inammissibile.
- Questioni di valutazione della gravità o del numero dei partecipanti ad un'associazione (elementi discrezionali della decisione) possono risultare estranee al rimedio per errore di fatto quando la censura abbia natura valutativa più che descrittiva
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: i ricorrenti devono valutare attentamente la fondatezza e l'idoneità del rimedio prima di proporlo.
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