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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12868/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva errori di fatto della Corte di cassazione in relazione alla sentenza n. 13227/21: 1) violazione del principio di immutabilità del giudice e inutilizzabilità degli atti assunti dopo mutamenti del collegio del Tribunale di Velletri, senza verbale dei mutamenti, senza richiesta di consenso delle parti e senza dichiarazione di utilizzabilità ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.; 2) nullità per impedimento a comparire in due udienze (27/02/2007 per obbligo di soggiorno in altro Comune e 29/10/2007 per detenzione), con contestazione della tardiva autorizzazione e della mancata considerazione dei verbali; 3) carenza di motivazione circa l'indisponibilità degli apparati utilizzati per le intercettazioni (microspie/noleggio da ditta privata); 4) errore nella valutazione del numero dei partecipanti all'associazione per l'aggravante, in particolare per il conteggio del deceduto Bertolino e del Pacini la cui responsabilità era stata annullata con rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. In sintesi: 1) quanto alla mutazione del collegio, la Corte ha applicato i principi delle Sezioni Unite (Bajrami) che attribuiscono l'onere alle parti di chiedere la rinnovazione delle prove o l'assunzione di nuove prove; non è necessaria la segnalazione automatica del mutamento né il consenso per l'utilizzo delle prove già assunte se le parti non chiedono la rinnovazione; pertanto nessuna invalidità è stata rilevata; 2) sulle udienze indicate, è stato ritenuto che il Gallace non abbia dimostrato la tempestività della richiesta di autorizzazione a presenziare e non abbia provato un pregiudizio decisivo derivante dall'assenza, per cui il motivo è inammissibile; 3) sulla presunta omissione motivazionale relativa agli apparati di intercettazione, il ricorrente non ha spiegato perché l'errore sarebbe stato decisivo per la decisione, quindi il motivo è inammissibile; 4) sulla consistenza numerica degli associati la Corte ha qualificato la censura come errore valutativo ricadente fuori dal perimetro ammissibile del rimedio straordinario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimessione straordinaria per la correzione di un errore di fatto nella sentenza definitiva; il ricorso è soggetto a limiti di ammissibilità e deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'errore di fatto sulla decisione

  • art. 525, comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplina il principio di immutabilità del giudice in sede di giudizio di appello; interpretato dalle Sezioni Unite nel senso che il giudice che delibera deve essere lo stesso che ha ammesso e assunto la prova, ma i provvedimenti sull'ammissione mantengono efficacia se non modificati e spetta alle parti chiedere la rinnovazione in caso di mutamento

  • art. 511 cod. proc. pen.

    Regola la lettura/valutazione di atti o dichiarazioni rese precedentemente; la Corte ha ritenuto che non sempre sia necessario richiedere il consenso per l'utilizzo degli atti già assunti se non è stata richiesta la rinnovazione

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Prevede la lista dei testi; le Sezioni Unite richiedono che la richiesta di rinnovazione delle prove testimoniali indichi i soggetti da riesaminare nella lista prevista

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Consente alle parti di formulare nuove richieste di prova; in caso di mutamento del giudice le parti possono chiedere termini brevi per presentare nuove liste/istanze

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Attribuisce il potere di valutazione delle prove al giudice; richiamato per sottolineare la discrezionalità nella valutazione dell'eventuale rinnovazione e della non manifesta superfluità

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Relativo ai poteri del giudice di appello nella valutazione della prova; menzionato a supporto della discrezionalità valutativa

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, come sanzione per il ricorrente

Massime di principio

  • Il mutamento della composizione del collegio non comporta automaticamente nullità: è onere delle parti rilevarlo e chiedere, con tempestività e specificazione, la rinnovazione delle prove dichiarative o l'assunzione di nuove prove.
  • La Corte non è tenuta a segnalare d'ufficio il mutamento del collegio né a chiedere il consenso delle parti all'utilizzazione degli atti già acquisiti; la mancanza di annotazione in verbale non vale di per sé a determinare invalidità se le parti non indicano la necessità di rinnovazione.
  • Chi invoca un impedimento a comparire deve provare la tempestività della richiesta di autorizzazione e, in ogni caso, dimostrare il nocumento concreto e decisivo subito dalla propria difesa a seguito della sua assenza.
  • Le censure relative a carenze motivazionali o alla valutazione della prova devono essere prospettate evidenziando il loro effetto decisivo sulla decisione; se l'errore non è provato come determinante, il rimedio straordinario per errore di fatto è inammissibile.
  • Questioni di valutazione della gravità o del numero dei partecipanti ad un'associazione (elementi discrezionali della decisione) possono risultare estranee al rimedio per errore di fatto quando la censura abbia natura valutativa più che descrittiva
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: i ricorrenti devono valutare attentamente la fondatezza e l'idoneità del rimedio prima di proporlo.

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