Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4543/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (i) della comunicazione di aggiudicazione del 18/12/2025 (Ns. Rif. ACQ/1024/AC/PB) relativa alla procedura aperta per la “fornitura in opera e manutenzione denominata `Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano presso gli Aeroporti di Napoli e Salerno' - CIG B8AFB8EF0A” (la “Gara”), con cui GESAC ha disposto l'aggiudicazione in favore del RTI Smiths Detection Italia s.r.l. - Cassioli s.r.l.; nonché ove occorra: (ii) della graduatoria definitiva e della proposta di aggiudicazione formulate all'esito della seduta del 12/12/2025; (iii) dei verbali di tutte le sedute della commissione giudicatrice e del seggio di gara, e, in particolare, di quelli delle sedute del 26/11, 1/12, 5/12, 9/12 e 12/12; nonché delle sedute del 12/12 e del 17/12 (doc. 5) con cui GESAC ha ritenuto il costituendo raggruppamento tra Smiths Detection s.r.l. e Cassioli s.r.l. in possesso dei necessari requisiti partecipazione; (iv) del disciplinare di Gara, del capitolato speciale - norme amministrative e del capitolato speciale - norme tecniche; (v) di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi non ancora conosciuti, ivi inclusa la determina di indizione della Gara e tutti i chiarimenti resi nel corso della procedura stessa e ogni ulteriore atto comunque lesivo, anche se non conosciuto; nonché per dichiarare l'invalidità e comunque l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l'operatore economico successivamente individuato quale aggiudicatario, con dichiarazione della ricorrente società di essere disponibile a subentrare nell'esecuzione dell'appalto ex art. 122, c.p.a.; e per la condanna della stazione appaltante a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nuctech Warsaw Company Limited Sp. Z O.O., il 24/2//2026: per la declaratoria di illegittimità: - del contratto di avvalimento del 20/11/2025 tra Italarms s.r.l. e Rapiscan Systems Limited, nella parte in cui individua come "risorse" messe a disposizione il requisito in sé e la sola documentazione probatoria, senza alcuna specificazione delle risorse materiali, tecniche, umane e organizzative effettivamente messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto; - della dichiarazione dell'ausiliaria Rapiscan Systems Limited del 24/11/2025, nella parte in cui indica tra i requisiti oggetto di avvalimento "referenze per Fornitura q.tà 28 apparati Rapiscan Mod 920CT EDS CB-C3, cliente Hamad/Doha International Airport (HIA-DIA); - della lettera di referenze n. MATAR/IT/202310090 del 5/07/2023, nella parte in cui non individua il soggetto esecutore/fornitore contrattuale e non attesta la regolare esecuzione della prestazione da parte dell'ausiliaria Rapiscan Systems Limited.

Giustizia amministrativa202600427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta in favore del RTI composto da Smiths Detection Italia s.r.l. e Cassioli s.r.l., nonché atti di gara, graduatoria, verbali e lex specialis

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi terza, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della gara articolando nove motivi. Il motivo IX contestava la sottostima degli oneri della sicurezza da interferenze, ritenuti incompatibili con l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e con il d.lgs. n. 36/2023, sulla base del confronto con precedenti gare ritenute analoghe. I motivi I-V censuravano l'ammissione e l'offerta del RTI aggiudicatario: in particolare, l'idoneità del SAL prodotto per dimostrare il requisito di capacità tecnico-professionale; un asserito conflitto di interessi della mandataria, che avrebbe contribuito alla preparazione della gara; la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica per l'indicazione di una prestazione "free of charge"; la mancata produzione della documentazione relativa alla parità di genere e alla situazione del personale; l'illegittima attribuzione di punteggi per lavori similari eseguiti per altri committenti. I motivi VI-VIII contestavano invece il punteggio e la posizione della seconda classificata Italarms. Con motivi aggiunti la ricorrente deduceva inoltre la nullità o inefficacia del contratto di avvalimento tra Italarms e Rapiscan Systems Limited e l'inidoneità della documentazione relativa al requisito di capacità tecnica-professionale.

La decisione

Il TAR ha respinto i motivi rivolti contro la lex specialis e il RTI aggiudicatario. Quanto agli oneri della sicurezza, ha ritenuto tempestiva la censura, poiché la mera quantificazione asseritamente insufficiente non costituisce clausola immediatamente escludente, distinguendosi dall'omessa indicazione dei costi o dalla loro quantificazione pari a zero. Nel merito, il DUVRI individuava i rischi interferenziali, le misure preventive e i singoli apprestamenti con relativa valorizzazione economica; la quantificazione rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo per macroscopica illogicità, travisamento o errori metodologici, non dimostrati dalla ricorrente mediante il generico confronto con altre gare. Il motivo sul SAL è stato respinto perché il disciplinare ammetteva le attestazioni del committente privato e il documento soddisfaceva i requisiti di oggetto, importo e periodo, secondo il favor partecipationis e una verifica sostanzialistica del requisito. È stata esclusa la sussistenza del conflitto di interessi, non essendo provata una concreta distorsione della concorrenza: l'e-mail tecnica era stata resa conoscibile a tutti i concorrenti e non aveva creato asimmetrie informative. La dicitura "free of charge" nell'offerta tecnica non violava il divieto di commistione, poiché riguardava una singola miglioria, non rivelava il ribasso né consentiva di ricostruire l'offerta economica complessiva o elementi economicamente significativi. È stata respinta anche la censura sulla documentazione relativa alla parità di genere: il rapporto biennale della mandante risultava prodotto e, quanto alla mandataria, il disciplinare non imponeva la produzione della relazione nella busta amministrativa, prevedendo l'esclusione solo in caso di precedente omissione accertata da altra stazione appaltante, omissione non provata. È stato infine respinto il motivo sui punteggi per lavori similari, non essendo emersi errori o travisamenti nella valutazione tecnica della commissione. Le censure relative alla seconda classificata e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per carenza di interesse, poiché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe inciso sulla posizione dell'aggiudicatario e non avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere l'aggiudicazione. Il ricorso è stato quindi in parte rigettato e in parte dichiarato improcedibile; i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre accessori, € 2.000,00 per ciascuna parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 26 d.lgs. 81/2008

    le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; indicazione specifica, a pena di nullità, dei costi relativi alla sicurezza del lavoro

    Il committente deve predisporre il DUVRI, individuare i rischi interferenziali, le misure preventive e i relativi costi in modo specifico e analitico.

  • Allegato XV, punto 4, d.lgs. 81/2008

    stima analitica dei costi della sicurezza, riferita a ciascuna misura preventiva e protettiva

    La stima deve correlare il rischio individuato, la misura prescritta e la relativa quantificazione economica.

  • art. 109 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni vigenti in materia di individuazione e quantificazione dei costi della sicurezza.

  • art. 6.3 del disciplinare di gara

    regolare esecuzione negli ultimi dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di una fornitura analoga [...] di importo minimo di € 4.000.000,00 IVA esclusa; attestazioni rilasciate dal committente privato

    Il requisito di capacità tecnico-professionale può essere comprovato anche mediante attestazioni del committente privato; il SAL prodotto era idoneo perché indicava oggetto, importo e periodo di esecuzione.

  • art. 95, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    la stazione appaltante esclude [...] qualora accerti [...] una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive

    L'esclusione per precedente coinvolgimento richiede l'accertamento concreto della distorsione della concorrenza, del nesso causale con il coinvolgimento e dell'inidoneità di misure alternative; il mero sospetto non basta.

  • art. 5 del disciplinare di gara

    La clausola relativa alla documentazione sulla parità di genere e sulla situazione del personale non imponeva in via generale la produzione della relazione nella busta amministrativa; l'esclusione presupponeva una precedente omissione accertata da altra stazione appaltante.

  • art. 46 d.lgs. 198/2006

    Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile risultava tempestivamente prodotto dalla mandante.

  • art. 47, comma 3, d.l. 77/2021

    La relativa relazione di genere rileva, ai sensi della lex specialis, quale presupposto di una precedente omissione accertata, non come documento necessariamente da inserire nella gara in esame.

  • art. 1, comma 2, Allegato II.3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disposizione alternativa a quella dell'art. 47, comma 3, d.l. n. 77/2021 per la relazione di genere.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di subentro e di dichiarazione di inefficacia del contratto, non esaminata favorevolmente per l'infondatezza e l'improcedibilità delle censure.

Massime di principio

  • La sottostima degli oneri della sicurezza da interferenze non determina l'immediata lesività della lex specialis quando i costi siano comunque previsti e quantificati, poiché non impedisce di partecipare alla gara o di formulare l'offerta; l'impugnazione può pertanto essere proposta congiuntamente all'impugnazione dell'aggiudicazione.
  • La quantificazione degli oneri della sicurezza da interferenze rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o evidenti errori metodologici. Il confronto meramente aritmetico con i costi di gare ritenute analoghe non dimostra l'incongruità della stima se non è accompagnato da una specifica critica dell'analisi, dei prezziari, dei presidi e delle misure considerate.
  • Il requisito di capacità tecnico-professionale può essere comprovato mediante il documento espressamente ammesso dalla lex specialis, quale un'attestazione del committente privato, se esso consente di verificare sostanzialmente oggetto, importo e periodo di esecuzione; in caso di formulazione dubbia, l'interpretazione deve rispettare il favor partecipationis.
  • L'esclusione per precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della gara richiede la prova concreta di una distorsione della concorrenza, del nesso causale tra coinvolgimento e alterazione delle dinamiche concorrenziali e dell'impossibilità di neutralizzare l'effetto con misure meno intrusive. Non sussiste distorsione quando l'informazione asseritamente privilegiata sia stata resa pubblica e accessibile a tutti i concorrenti.
  • Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica ha carattere relativo: l'indicazione nell'offerta tecnica di un elemento economico non comporta esclusione se non consente di ricostruire l'offerta economica complessiva o aspetti economicamente significativi idonei a influenzare anticipatamente la valutazione della commissione.
  • Le censure dirette esclusivamente contro la seconda classificata sono improcedibili per carenza di interesse quando, anche se accolte, non potrebbero incidere sulla posizione dell'aggiudicatario né consentire al ricorrente di conseguire l'utilità finale dell'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.