Sentenza del 29/03/2017 n. 8055 - Corte di Cassazione
IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO Rettifica del valore iniziale - Avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Avviso di liquidazione - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione INVIM sostenendo che fosse illegittimo perché emesso senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento del valore. Ha inoltre dedotto l'efficacia di un precedente giudicato, la violazione delle norme sull'INVIM e dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché vizi di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare, sosteneva che l'Ufficio avesse rettificato i valori dichiarati, determinando un supplemento d'imposta senza instaurare la necessaria procedura di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che, in sede di liquidazione INVIM, l'Ufficio può procedere direttamente alla liquidazione sulla base dei dati dichiarati, correggendo errori materiali o sostituendo il valore iniziale dichiarato con quello già definitivamente accertato in una precedente imposizione ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, senza necessità di un nuovo avviso di accertamento. L'avviso di accertamento è invece indispensabile quando l'Ufficio attribuisce autonomamente all'immobile un valore diverso e maggiore rispetto a quello dichiarato, così da determinare un supplemento d'imposta. Nel caso concreto, secondo i giudici, non vi era stata una rettifica dei valori dichiarati, ma una diversa interpretazione della pattuizione contrattuale ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6
Il valore iniziale deve essere quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il precedente acquisto o per la precedente tassazione.
Il valore già definitivamente accertato in una precedente imposizione costituisce un dato obiettivo utilizzabile per la liquidazione dell'INVIM, anche se riferito ad altra imposta. La sua applicazione non costituisce una nuova rettifica estimativa.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 19 e 20, commi 1 e 3
In sede di liquidazione l'Ufficio deve basarsi sugli elementi esposti dal contribuente, salvo errori materiali; se rettifica i valori dichiarati deve notificare un avviso di accertamento.
La liquidazione principale consente il calcolo dell'imposta sulla base dei dati dichiarati o di dati oggettivi già definiti. Se invece l'Ufficio introduce una propria valutazione maggiore del valore dell'immobile, deve previamente notificare un avviso di accertamento, altrimenti l'avviso di liquidazione del supplemento è illegittimo.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
La qualificazione e l'interpretazione dell'atto negoziale possono essere effettuate considerando la sua sostanza e gli effetti giuridici, senza che ciò equivalga necessariamente a una rettifica del valore dichiarato ai fini INVIM.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno può produrre effetti in un diverso giudizio solo se ne siano dimostrati tempestivamente i presupposti, tra cui l'identità delle parti, dell'oggetto e della causa, mediante adeguata allegazione e trascrizione del contenuto rilevante.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi invoca un giudicato o contesta atti e deduzioni processuali deve indicare dove e come la questione sia stata proposta e riportare il contenuto rilevante degli atti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte. Tuttavia, il giudice d'appello può confermare la decisione sulla base di una motivazione giuridica diversa, purché resti nell'ambito della controversia.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra semplice liquidazione dell'imposta e accertamento del valore: la prima applica l'imposta ai dati dichiarati o a dati oggettivi già definiti; il secondo modifica la base imponibile mediante una nuova valutazione dell'Ufficio.
- La preventiva notifica dell'avviso di accertamento è necessaria quando l'Amministrazione attribuisce all'immobile un valore nuovo e maggiore rispetto a quello dichiarato e pretende un supplemento d'imposta.
- Non è invece necessario un nuovo avviso di accertamento quando l'Ufficio corregge un errore materiale, applica un dato oggettivo già risultante dagli atti oppure utilizza un valore già definitivamente accertato in una precedente imposizione.
- Una diversa interpretazione giuridica del contratto non equivale automaticamente a una rettifica estimativa del valore e può, in determinate circostanze, essere fatta valere direttamente mediante l'avviso di liquidazione.
- Chi invoca un precedente giudicato in cassazione deve allegarlo in modo completo, indicare quando e come lo ha dedotto nei giudizi di merito e dimostrare l'identità degli elementi necessari; un riassunto generico non è sufficiente.
- In cassazione le censure processuali devono rispettare il principio di autosufficienza, riportando gli atti e i passaggi indispensabili per consentire alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza senza consultare autonomamente i fascicoli.
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