Ordinanza n. 14387/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti - del giudizio espresso in data 10.6.2026 nei confronti del ricorrente con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per esami, indetto dal Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare - per l'ammissione di 65 Allievi al primo anno del 208° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato il ricorrente “NON IDONEO” alla procedura concorsuale de qua; - del verbale n. -OMISSIS- di prot. degli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per esami, indetto dal Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare - per l'ammissione di 65 Allievi al primo anno del 208° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, datato 10.06.2026 nella parte in cui ha giudicato il ricorrente “NON IDONEO” alla procedura concorsuale de qua per la seguente motivazione: “Presenta IMC < 20% (19,2) (LETTERA A - MORFOLOGIA GENERALE - COSTITUZIONE SOMATICA) condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»”, nonché del relativo coefficiente attribuito al ricorrente e delle risultanze degli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto il ricorrente, in particolare del relativo esame impedenziometrico; - del DPR 17 dicembre 2015 n. 207 e del relativo allegato, nonché la Direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del DPR 17.12.2015 n. 207 nell'interpretazione resa dall'Amministrazione per violazione degli artt. 3, 4, 97 e 113 della Costituzione Italiana; - della lettera A della Direttiva al D.M. 04.06.2014 - Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elemento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, dell'articolo 582, comma 1, lettera A del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, degli artt. 3 e 4 del DPR 17 dicembre 2015 n. 207 (GURI Serie Generale n. 310 del 29.12.2015), nonché della relativa tabella allegata, nell'interpretazione resa dall'Amministrazione per violazione degli artt. 3, 4, 97 e 113 della Costituzione Italiana, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica al concorso, fondato su un indice di massa corporea inferiore al parametro previsto dalla disciplina militare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio del 10 giugno 2026 e il relativo verbale degli accertamenti psicofisici, con cui la Commissione lo ha dichiarato non idoneo al concorso per l'ammissione di 65 allievi al primo anno del 208° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. La non idoneità è stata motivata dalla rilevazione di un indice di massa corporea pari a 19,2, inferiore a 20, ritenuto causa di non idoneità ai sensi dell'art. 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica adottata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Sono stati inoltre impugnati il coefficiente attribuito, le risultanze degli accertamenti sanitari, in particolare l'esame impedenziometrico, il d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, il relativo allegato, la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanità militare del 2016 sulle modalità di accertamento e verifica dei parametri fisici, nonché la lettera A della direttiva allegata al d.m. 4 giugno 2014 e l'art. 582, comma 1, lettera A, del d.P.R. n. 90/2010, nella lettura applicata dall'Amministrazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 4, 97 e 113 Cost., oltre agli ulteriori vizi riferiti agli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso la richiesta cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, alla luce delle doglianze articolate nel ricorso, corredata dalla documentazione relativa agli atti della procedura che hanno condotto al giudizio di inidoneità, comprese le pertinenti risultanze degli accertamenti. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare la relazione e la documentazione, disponendo il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Presenta IMC < 20% (19,2) ... condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare
La disposizione è indicata dall'Amministrazione quale base normativa del giudizio di non idoneità fondato sull'indice di massa corporea rilevato.
d.m. 4 giugno 2014
Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elemento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
La direttiva è richiamata quale disciplina tecnica applicata per ritenere il parametro fisico causa di non idoneità.
d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
Il decreto e il relativo allegato sono tra gli atti impugnati nella parte relativa alla disciplina dei parametri fisici.
artt. 3, 4, 97 e 113 Cost.
Sono le disposizioni costituzionali indicate dal ricorrente come parametro delle censure rivolte agli atti e alla loro interpretazione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, il fondamento dell'oscuramento disposto dal TAR.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi allo stato di salute e dell'oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il giudizio di non idoneità psicofisica in una procedura concorsuale è contestato mediante censure riferite sia agli accertamenti sanitari sia alla disciplina tecnica applicata, il giudice può disporre un incombente istruttorio richiedendo all'Amministrazione una relazione sui fatti e la documentazione completa degli atti procedimentali che hanno condotto alla valutazione.
- Nelle controversie relative a valutazioni psicofisiche concorsuali, la richiesta istruttoria può comprendere le risultanze degli esami sanitari e la metodologia di accertamento utilizzata, quando tali elementi siano necessari per verificare la correttezza del giudizio di non idoneità.
- La tutela della riservatezza dei dati sanitari impone, in caso di diffusione del provvedimento, l'oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
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