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Sentenza

Sentenza n. 1627/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. Terza, n. 1474 del 23 ottobre 2025, resa tra le parti nel giudizio iscritto sub R.G. n. 1743/2025, con le modalità oggetto di domanda, e la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia di controparte, agisca in luogo della PP.AA. inadempiente.

Giustizia amministrativa202600643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 1474 del 23 ottobre 2025, che aveva riconosciuto il beneficio previsto dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria TFS)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, con la corresponsione degli emolumenti dovuti e degli interessi legali. La sentenza aveva accertato la spettanza del beneficio previsto dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 ai fini della liquidazione del TFS e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute. Il giudicato era stato prodotto in copia attestata conforme all'originale e notificato via PEC all'amministrazione soccombente; al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. L'INPS si è costituito resistendo, ma ha successivamente dichiarato che l'ex datore di lavoro non aveva trasmesso una nuova comunicazione di cessazione necessaria per la riliquidazione del TFS. In udienza l'INPS ha chiesto un ulteriore rinvio. Il Collegio ha respinto tale istanza, rilevando l'assenza di situazioni eccezionali e l'esigenza di tutelare la ragionevole durata del processo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: titolo giudiziale prodotto in forma conforme, regolare notificazione, decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni e mancata contestazione dell'inottemperanza. Ha ordinato all'INPS di dare integrale esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate, oltre agli interessi legali, entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale dell'area competente dell'INPS quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dall'inutile scadenza del termine principale per adottare tutti gli atti necessari, comprese le interlocuzioni con l'ex amministrazione di appartenenza della ricorrente per ottenere la nuova comunicazione di cessazione necessaria alla riliquidazione del TFS. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo iniqua la sua applicazione poiché l'inottemperanza sembrava dipendere dalla condotta omissiva di un'amministrazione diversa da quella convenuta. L'istanza di rinvio dell'INPS è stata respinta perché il rinvio non costituisce un diritto della parte fuori dai casi previsti dal codice e non ricorrevano situazioni eccezionali. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ha consentito al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il differimento dell'udienza è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, che deve verificare l'esistenza di situazioni eccezionali e bilanciare le esigenze difensive con l'interesse alla ragionevole durata del processo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla norma costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza relativo al pagamento delle somme dovute dall'amministrazione.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Prevede il beneficio riconosciuto dalla precedente sentenza ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificata la conformità del titolo, la sua notificazione all'amministrazione soccombente, il decorso del termine dilatorio applicabile e la persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare all'amministrazione inadempiente dopo l'inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato.
  • La mancata collaborazione di un'amministrazione diversa da quella convenuta, pur potendo ostacolare l'esecuzione del giudicato, non esonera l'amministrazione obbligata dall'attivarsi mediante interlocuzioni e iniziative idonee a conseguire gli atti necessari all'adempimento.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, la ritardata esecuzione non sia imputabile all'amministrazione destinataria dell'ordine giudiziale e la sua applicazione risulti quindi iniqua, avuto riguardo alla funzione sanzionatoria dell'istituto.
  • Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice del processo amministrativo, la parte non ha un diritto al rinvio dell'udienza; il differimento richiede situazioni eccezionali ed è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, anche in rapporto all'interesse alla ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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