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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33956/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello. Riano deduce mancata valutazione della sua collaborazione e delle dichiarazioni etero-accusatorie ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. Rosa deduce molteplici censure: inaffidabilità del dichiaratore Serino (art. 192 c.p.p.), mancato accertamento del suo contributo oggettivo e soggettivo alla rapina, attribuzione indebita di aggravanti, assenza di prova della responsabilità per il reato di falso e omissione nel riconoscere circostanze attenuanti (compreso il pagamento di euro 2.000 alla persona offesa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e reiterativi. Ha ritenuto che i motivi riproducessero in gran parte le stesse doglianze già proposte e respinte in appello e che i ricorrenti non si siano effettivamente confrontati con la motivazione della Corte d'appello. La Suprema Corte ha confermato la validità della ricostruzione probatoria e motivazionale dei giudici di merito, ha escluso l'applicabilità dell'art. 62 n. 6 c.p. ai reati contro il patrimonio e ha rilevato che le dichiarazioni etero-accusatorie o la collaborazione non assicurano automaticamente la circostanza attenuante. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento per inammissibilità ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la circostanza dell'attivo ravvedimento, nella seconda ipotesi, non è applicabile ai reati contro il patrimonio quando le conseguenze del reato sono economicamente risarcibili; il pagamento o contributo in denaro non determina automaticamente la circostanza attenuante.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni (es. di pentiti o collaboratori) è questione di merito; non è consentito dedurre in cassazione la mera violazione di tale articolo come motivo di diritto, salvo inquadrarla come vizio motivazionale specifico.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione relativi alla motivazione: assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sono le uniche censure ammissibili; non è possibile ottenere la cassazione appellando una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come base per l'inammissibilità di motivi generici e non specifici: la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le doglianze fonda l'inammissibilità.

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Regola la devoluzione in appello: questioni non devolute al giudice di appello non possono essere dedotte in cassazione, salvo le eccezioni previste dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione ritenendo sussistere profili di colpa relativi all'inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di limitare la trattazione dei motivi nelle motivazioni della sentenza; la Corte ha rispettato i limiti di sintesi previsti per la motivazione in cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: le doglianze che si limitano a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio sono inammissibili.
  • Per essere ammissibili, i motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi espressamente con la motivazione del giudice di merito; la genericità comporta l'inammissibilità.
  • Le censure basate sulla presunta inaffidabilità di testimoni (art. 192 c.p.p.) devono essere inquadrate come vizio motivazionale concreto e non come semplice deduzione di diritto; spesso restano questioni di merito non sindacabili in cassazione.
  • La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento (art. 62 n. 6 c.p.) non si applica ai reati contro il patrimonio quando l'elisione riguarda danni patrimoniali economicamente risarcibili; il versamento di somme non garantisce automaticamente la circostanza.
  • Temi non prospettati o non devoluti in appello (catena devolutiva) sono preclusi in cassazione, salvo le eccezioni previste dalla legge; è quindi fondamentale sollevare in tempo utile tutte le questioni rilevanti.
  • Per evitare la condanna alle spese per inammissibilità è necessario formulare motivi precisi, non reiterativi e che si confrontino con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

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