Cassazione Penale, Sentenza n. 33956/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello. Riano deduce mancata valutazione della sua collaborazione e delle dichiarazioni etero-accusatorie ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. Rosa deduce molteplici censure: inaffidabilità del dichiaratore Serino (art. 192 c.p.p.), mancato accertamento del suo contributo oggettivo e soggettivo alla rapina, attribuzione indebita di aggravanti, assenza di prova della responsabilità per il reato di falso e omissione nel riconoscere circostanze attenuanti (compreso il pagamento di euro 2.000 alla persona offesa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e reiterativi. Ha ritenuto che i motivi riproducessero in gran parte le stesse doglianze già proposte e respinte in appello e che i ricorrenti non si siano effettivamente confrontati con la motivazione della Corte d'appello. La Suprema Corte ha confermato la validità della ricostruzione probatoria e motivazionale dei giudici di merito, ha escluso l'applicabilità dell'art. 62 n. 6 c.p. ai reati contro il patrimonio e ha rilevato che le dichiarazioni etero-accusatorie o la collaborazione non assicurano automaticamente la circostanza attenuante. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento per inammissibilità ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la circostanza dell'attivo ravvedimento, nella seconda ipotesi, non è applicabile ai reati contro il patrimonio quando le conseguenze del reato sono economicamente risarcibili; il pagamento o contributo in denaro non determina automaticamente la circostanza attenuante.
art. 192 cod. proc. pen.
La valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni (es. di pentiti o collaboratori) è questione di merito; non è consentito dedurre in cassazione la mera violazione di tale articolo come motivo di diritto, salvo inquadrarla come vizio motivazionale specifico.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione relativi alla motivazione: assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sono le uniche censure ammissibili; non è possibile ottenere la cassazione appellando una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata come base per l'inammissibilità di motivi generici e non specifici: la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le doglianze fonda l'inammissibilità.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Regola la devoluzione in appello: questioni non devolute al giudice di appello non possono essere dedotte in cassazione, salvo le eccezioni previste dalla norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione ritenendo sussistere profili di colpa relativi all'inammissibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di limitare la trattazione dei motivi nelle motivazioni della sentenza; la Corte ha rispettato i limiti di sintesi previsti per la motivazione in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: le doglianze che si limitano a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio sono inammissibili.
- Per essere ammissibili, i motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi espressamente con la motivazione del giudice di merito; la genericità comporta l'inammissibilità.
- Le censure basate sulla presunta inaffidabilità di testimoni (art. 192 c.p.p.) devono essere inquadrate come vizio motivazionale concreto e non come semplice deduzione di diritto; spesso restano questioni di merito non sindacabili in cassazione.
- La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento (art. 62 n. 6 c.p.) non si applica ai reati contro il patrimonio quando l'elisione riguarda danni patrimoniali economicamente risarcibili; il versamento di somme non garantisce automaticamente la circostanza.
- Temi non prospettati o non devoluti in appello (catena devolutiva) sono preclusi in cassazione, salvo le eccezioni previste dalla legge; è quindi fondamentale sollevare in tempo utile tutte le questioni rilevanti.
- Per evitare la condanna alle spese per inammissibilità è necessario formulare motivi precisi, non reiterativi e che si confrontino con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33882/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33885/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33889/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33890/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33891/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33892/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →