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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36467/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, in sostanza, che dalla deposizione testimoniale della fidanzata e dalle dichiarazioni dell'agente di polizia dovesse desumersi la mancanza della volontà di violare la prescrizione imposta dalla misura di prevenzione, consistente nell'obbligo di permanere in abitazione nelle ore notturne. Il ricorso mirava quindi a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie in punto di elemento soggettivo e di effettiva violazione della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi dedotti non fossero consentiti in sede di legittimità, perché diretti a ottenere una rivalutazione alternativa delle prove. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, che non può tradursi in una nuova valutazione della significatività degli elementi probatori ma solo nel controllo logico e giuridico della motivazione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza richiama la violazione di una prescrizione della misura di prevenzione, senza sviluppare ulteriormente il contenuto normativo; non emerge una specifica interpretazione della norma penale sostanziale.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte applica il principio secondo cui in cassazione non è ammessa una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, essendo il sindacato limitato ai profili logici e giuridici della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste di vizio di motivazione o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con uno diverso.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è ristretto alla verifica della sua coerenza logica e correttezza giuridica, non potendo estendersi alla rivalutazione della significatività degli elementi probatori.
  • Quando il ricorso si risolve in una richiesta di lettura alternativa del materiale istruttorio, esso è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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