Sentenza n. 1303/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 59/2025, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 16 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente per complessivi 2.000 euro. Deduceva l’inerzia dell’amministrazione e chiedeva l’esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica, non indicava il TAR competente, gli estremi della sentenza civile da eseguire né la parte resistente. La questione è stata esaminata anche con riguardo all’assenza dei difensori della ricorrente alla camera di consiglio e alla possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura idonea a individuare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria. L’eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso non è stata estesa alla procura cartacea separata, successivamente acquisita in copia informatica nel fascicolo telematico: tale modalità non garantisce né la consapevolezza della parte circa lo specifico atto cui il mandato si riferisce né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla sua notificazione o al deposito. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stato escluso anche l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: l’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti. Il rilievo d’ufficio è stato ritenuto ammissibile senza l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché i difensori della ricorrente non erano presenti alla camera di consiglio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura conferita al difensore nel processo amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti contendenti e autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura al processo telematico, ma non elimina l’esigenza che, quando la procura è redatta su foglio separato, essa contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia e la volontà rappresentativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’obbligo di segnalare alle parti una questione rilevata d’ufficio opera quando la questione non sia stata oggetto di contraddittorio; non è stato ritenuto necessario l’avviso quando i difensori non sono presenti all’udienza o alla camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo sul carattere necessario della procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile per sanare la mancanza originaria della procura speciale, qualificata nel processo amministrativo come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il carattere normalmente obbligatorio della difesa tecnica giustifica la richiesta di un adempimento specifico e corretto nella formazione della procura speciale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza civile della cui esecuzione era stata chiesta l’ottemperanza.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 2 ottobre 2025, n. 11
la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale
La procura speciale deve essere anteriore o contestuale alla redazione del ricorso; la successiva allegazione telematica di una procura cartacea generica non dimostra tale requisito e non consente la regolarizzazione del vizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve indicare, in termini sufficientemente specifici, l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria competente; una procura formulata in termini meramente generici è inidonea a conferire validamente lo ius postulandi.
- Quando il ricorso è nativo digitale e la procura è redatta su supporto cartaceo separato, la sua successiva acquisizione in copia informatica nel fascicolo telematico non rende automaticamente la procura assimilabile a quella apposta in calce al ricorso: restano necessari elementi interni che colleghino inequivocabilmente il mandato alla specifica controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, e non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
- La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L’errore scusabile non è concedibile quando l’ordinamento offriva già parametri interpretativi utili e la parte abbia scelto, tra orientamenti alternativi, quello meno prudente; la successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria che confermi un indirizzo preesistente non determina di per sé obiettiva incertezza normativa.
- L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d’ufficio non è necessario quando i difensori della parte non partecipino all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata.
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