Cassazione Penale, Sentenza n. 15282/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (in qualità, rispettivamente, di amministratore di diritto e di fatto della "Luxury Shoes" s.r.l.). Contestano in particolare la mancata prova del dolo specifico richiesto per l'ipotesi di bancarotta prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (ossia lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori). Rover deduce inoltre la non responsabilità personale in ragione del limitato periodo in cui ha ricoperto la carica e della collaborazione con gli organi del fallimento; Cominelli approfondisce i profili relativi all'elemento soggettivo e alla dottrina giurisprudenziale sul dolo.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nei termini indicati: ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla responsabilità personale di Rover (perché riproduttivo di censure già valutate dal giudice di merito) ma ha accolto le censure con riguardo al vizio di motivazione sull'elemento soggettivo. I giudici di merito avevano accertato la "totale assenza di documentazione sociale e contabile successiva al 31/10/2008" senza però chiarire se si trattasse di sottrazione, distruzione o omessa tenuta, né – soprattutto – se la condotta fosse sorretta dal dolo specifico (scopo di ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori). Poiché la Corte d'appello si era limitata ad affermare che la condotta era "consapevole e volontaria" senza motivare il dolo specifico, la sentenza è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Prevede la bancarotta fraudolenta documentale; ricomprende due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione/omessa tenuta dei libri (che richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (quando i libri sono rinvenuti ed esaminati, richiede dolo generico). L'omessa tenuta può rientrare nella fattispecie a dolo specifico solo se sorretta dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.
Prevede la bancarotta semplice documentale; entra in gioco quando la condotta, pur materiale simile, non è sorretta dal dolo specifico richiesto per l'art. 216, comma 1, n. 2.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Richiamata in merito agli effetti sulla determinazione delle pene accessorie, con riduzione della durata a due anni in ossequio al principio espresso dalla Corte costituzionale.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 5, n. 33114/2020; Sez. 5, n. 26379/2019; Sez. 5, n. 43966/2017; Sez. 5, n. 18634/2017; Sez. 5, n. 25432/2012)
Costante orientamento che distingue le ipotesi a dolo specifico da quelle a dolo generico e stabilisce la necessità di un accertamento motivato dell'elemento soggettivo, specie quando l'omessa tenuta dei libri potrebbe confondersi con la bancarotta semplice.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2) è essenziale distinguere chiaramente la fattispecie materiale: sottrazione/distruzione/omessa tenuta (che può richiedere dolo specifico) versus maltenuta o contabilità resa illeggibile (quando i libri sono comunque rinvenuti, spesso sufficiente dolo generico).
- Se la condotta è omissione della tenuta dei libri, il giudice deve accertare e motivare l'esistenza del dolo specifico (scopo di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); in mancanza, la condotta può rientrare nell'art. 217 (bancarotta semplice documentale).
- Una motivazione generica che dichiari la condotta "consapevole e volontaria" è insufficiente: la Suprema Corte richiede una spiegazione puntuale del nesso fra comportamento e intenzione dolosa perseguita.
- Se il giudice di merito non precisa la natura materiale del fatto (sottrazione, distruzione o omissione) e non sviluppa un ragionamento sul dolo specifico, la sentenza è esposta al rischio di annullamento con rinvio per nuova valutazione.
- Nelle impugnazioni è pericoloso riproporre in cassazione censure meramente riproduttive di questioni già esaminate e risolte dal giudice di merito con motivazione non viziata; tali motivi possono essere dichiarati inammissibili.
- Per la difesa: documentare la mancanza dello scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o di ottenere un profitto ingiusto (es. collaborazione con il curatore, natura transitoria dell'incarico, mancata gestione operativa) è strategico per escludere il dolo specifico.
- Per l'accusa: quando si contesta la bancarotta documentale fraudolenta è necessario provare non solo la condotta materiale ma anche e soprattutto il fine doloso con elementi concreti e motivati.
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