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Ordinanza

Ordinanza n. 720/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 4 della gara per la conclusione di un accordo quadro relativo al servizio di vitto dei detenuti e internati in favore di altra impresa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione del lotto n. 4, la proposta di aggiudicazione, i verbali di ammissione e di verifica dell'offerta, nonché gli atti della procedura e il subprocedimento di verifica dell'anomalia, chiedendone l'annullamento e domandando il risarcimento del danno, prioritariamente in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nel contratto, previa eventuale declaratoria di inefficacia, e in subordine per equivalente. Con motivi aggiunti una delle ricorrenti ha reiterato l'impugnazione degli atti già contestati. La censura espressamente valorizzata nell'ordinanza riguarda la produzione, da parte dell'impresa aggiudicataria, di documenti ritenuti radicalmente invalidi nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, i documenti attesterebbero la promessa di applicare uno sconto sull'acquisto di determinati generi alimentari, ma tale promessa sarebbe stata successivamente neutralizzata da un patto aggiuntivo apposto sul documento originario. Il TAR ha rilevato che la veridicità dei documenti prodotti e la portata del patto aggiuntivo non risultano ancora completamente chiarite.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento e di risarcimento. Ha rilevato una lacuna istruttoria sui profili di fatto relativi alla veridicità dei documenti prodotti dall'aggiudicataria e ha ritenuto opportuno consentire alle parti di interloquire, depositando eventuali richieste istruttorie pertinenti e rilevanti ai fini della decisione. Il giudice ha espressamente incluso tra gli strumenti eventualmente attivabili la prova testimoniale ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a., ove ne ricorrano i presupposti. È stato disposto il rinvio della trattazione alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, con termine alle parti fino al 10 luglio 2026 per il deposito delle istanze istruttorie.

Norme richiamate

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo

    Sono richiamati dalle ricorrenti a fondamento della domanda di tutela in forma specifica, comprendente l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    previa individuazione e fissazione da parte dall’Ecc.mo TAR dei criteri di liquidazione del danno ex art. 34 co. 4 c.p.a.

    È richiamato dalle ricorrenti per la liquidazione del danno per equivalente mediante fissazione giudiziale dei criteri.

  • art. 63, comma 3, c.p.a.

    istanze di ammissione della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 63, comma 3 del codice del processo amministrativo

    Il TAR lo indica quale base normativa per eventuali richieste di ammissione della prova testimoniale, subordinatamente alla verifica dei relativi presupposti.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    verbale della seduta di verifica dell’offerta ex art. 110 d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione al subprocedimento di verifica dell'offerta dell'impresa aggiudicataria.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una controversia relativa all'aggiudicazione di una gara dipende dalla veridicità e dalla portata di documenti prodotti dall'aggiudicatario nella verifica dell'offerta, e tali profili fattuali non risultano sufficientemente chiariti, il giudice amministrativo può disporre un supplemento di interlocuzione e istruzione prima di definire il giudizio.
  • La lacuna istruttoria su fatti decisivi per la legittimità dell'aggiudicazione giustifica il rinvio della trattazione e l'assegnazione alle parti di un termine per formulare richieste istruttorie pertinenti e rilevanti.
  • Nel giudizio amministrativo, la prova testimoniale può essere richiesta e ammessa, ove ne ricorrano i presupposti, per chiarire profili fattuali controversi rilevanti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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