Cassazione Penale, Sentenza n. 37667/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/12/2024 che aveva rigettato la richiesta di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nel Regno Unito. Il ricorrente sosteneva che, nonostante la Brexit, il Regno Unito continuasse a garantire la tutela dei diritti fondamentali e che, in ogni caso, la circolare ministeriale n. 7/2019 (allegato 2/2019) indicava strumenti internazionali alternativi, tra cui la Convenzione di Strasburgo del 21/3/1983, applicabili in sostituzione degli strumenti europei a partire dal recesso del Regno Unito. La difesa lamentava altresì insufficiente e contraddittoria motivazione del rigetto
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che l'affidamento in prova eseguito in altro Stato è disciplinato dalla decisione quadro 2008/947/GAI che, per testuale disposizione, si applica solo agli Stati membri dell'Unione europea. Poiché il Regno Unito ha cessato di essere Stato membro dal 1/1/2021, non opera la predetta decisione quadro. La circolare ministeriale 2019 non poteva supplire all'assenza di una base normativa applicabile al caso concreto (era riferita a scenari "no deal") e la Convenzione del 1983 riguarda l'esecuzione di pene detentive, non di misure alternative come l'affidamento in prova. Anche l'Accordo UE-Regno Unito del 24/12/2020 non ha esteso al Regno Unito l'applicabilità della decisione quadro 2008/947. Pertanto il rigetto dell'istanza da parte del Tribunale è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle relative conseguenze (spese)
Norme richiamate
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)
Decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008
Si applica solo agli Stati membri dell'Unione europea; costituisce la base normativa per l'esecuzione in altro Stato UE di misure alternative assimilate a sanzioni sostitutive (tra cui l'affidamento in prova) solo se lo Stato di esecuzione ha dato attuazione alla decisione
D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Recepisce la decisione quadro 2008/947/GAI in Italia e definisce l'affidamento in prova come misura assimilabile a sanzione sostitutiva ai fini dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento tra Stati membri
Circolare Ministero della Giustizia n. 7/2019, allegato 2/2019
allegato 2/2019 alla circolare ministeriale n. 7/2019
Documento informativo per gli uffici giudiziari che indicava, in ipotesi di recesso senza accordo, strumenti internazionali alternativi; la Corte rileva che la circolare era riferita allo scenario "no deal" e non può supplire all'assenza di una base normativa vincolante per consentire l'esecuzione dell'affidamento in prova nel Regno Unito dopo la Brexit
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21/3/1983)
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21.3.1983
Riguarda il trasferimento per l'esecuzione di pene detentive e non si presta, secondo la Corte, a disciplinare l'esecuzione di misure alternative non detentive come l'affidamento in prova; non costituisce quindi idoneo sostitutivo della decisione quadro 2008/947 per il caso in esame
Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito (24/12/2020)
Accordo del 24 dicembre 2020, Parte Terza (cooperazione giudiziaria penale)
Disciplina la cooperazione giudiziaria post-Brexit ma non prevede l'applicabilità al Regno Unito della decisione quadro 2008/947/GAI; pertanto non crea il presupposto per eseguire l'affidamento in prova nel Regno Unito come se fosse Stato membro UE
Articoli e norme richiamati nel ricorso (art.47 ord. pen., artt. 27 e 111 Cost., d.lgs. n.161/2010, L. 334/1988 artt. 2,9,10,19)
Richiami costituzionali e normativi sul diritto alla difesa e al giusto processo e su misure alternative; la Corte considera questi riferimenti non idonei a rimuovere il presupposto internazionale e normativo necessario (applicabilità della decisione quadro 2008/947 al Regno Unito) per autorizzare l'esecuzione dell'affidamento in prova nel Regno Unito
Massime di principio
- L'esecuzione di misure alternative (es. affidamento in prova) in uno Stato estero è possibile sulla base della decisione quadro 2008/947/GAI solo se lo Stato destinatario è membro dell'UE e ha dato attuazione alla decisione
- La Brexit ha escluso automaticamente il Regno Unito dall'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI; occorre una base normativa specifica post-Brexit per consentire esecuzioni analoghe
- Le circolari ministeriali informative non possono sostituire l'assenza di una norma o di un accordo internazionale applicabile: vanno valutate rispetto al loro contenuto e al contesto (es. scenario "no deal")
- La Convenzione di Strasburgo del 1983 riguarda il trasferimento di persone per l'esecuzione di pene detentive e non costituisce uno strumento automatico per l'esecuzione di misure alternative non detentive
- Se si invoca il rispetto dei diritti fondamentali come motivo per autorizzare l'esecuzione all'estero non conforme alla decisione quadro, è necessario che l'autorità italiana dimostri concretamente il rischio di violazione dei diritti in caso di esecuzione all'estero; in assenza di tale rischio, la mancanza di base normativa prevale
- Prima di proporre o sostenere istanze di esecuzione di misure alternative all'estero occorre verificare l'esistenza di strumenti bilaterali o multilaterali specifici, l'attuazione nella prassi dello Stato straniero e ottenere, se possibile, accertamenti formali dalle competenti autorità centrali
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