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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37667/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/12/2024 che aveva rigettato la richiesta di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nel Regno Unito. Il ricorrente sosteneva che, nonostante la Brexit, il Regno Unito continuasse a garantire la tutela dei diritti fondamentali e che, in ogni caso, la circolare ministeriale n. 7/2019 (allegato 2/2019) indicava strumenti internazionali alternativi, tra cui la Convenzione di Strasburgo del 21/3/1983, applicabili in sostituzione degli strumenti europei a partire dal recesso del Regno Unito. La difesa lamentava altresì insufficiente e contraddittoria motivazione del rigetto

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che l'affidamento in prova eseguito in altro Stato è disciplinato dalla decisione quadro 2008/947/GAI che, per testuale disposizione, si applica solo agli Stati membri dell'Unione europea. Poiché il Regno Unito ha cessato di essere Stato membro dal 1/1/2021, non opera la predetta decisione quadro. La circolare ministeriale 2019 non poteva supplire all'assenza di una base normativa applicabile al caso concreto (era riferita a scenari "no deal") e la Convenzione del 1983 riguarda l'esecuzione di pene detentive, non di misure alternative come l'affidamento in prova. Anche l'Accordo UE-Regno Unito del 24/12/2020 non ha esteso al Regno Unito l'applicabilità della decisione quadro 2008/947. Pertanto il rigetto dell'istanza da parte del Tribunale è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle relative conseguenze (spese)

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)

    Decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008

    Si applica solo agli Stati membri dell'Unione europea; costituisce la base normativa per l'esecuzione in altro Stato UE di misure alternative assimilate a sanzioni sostitutive (tra cui l'affidamento in prova) solo se lo Stato di esecuzione ha dato attuazione alla decisione

  • D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    Recepisce la decisione quadro 2008/947/GAI in Italia e definisce l'affidamento in prova come misura assimilabile a sanzione sostitutiva ai fini dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento tra Stati membri

  • Circolare Ministero della Giustizia n. 7/2019, allegato 2/2019

    allegato 2/2019 alla circolare ministeriale n. 7/2019

    Documento informativo per gli uffici giudiziari che indicava, in ipotesi di recesso senza accordo, strumenti internazionali alternativi; la Corte rileva che la circolare era riferita allo scenario "no deal" e non può supplire all'assenza di una base normativa vincolante per consentire l'esecuzione dell'affidamento in prova nel Regno Unito dopo la Brexit

  • Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21/3/1983)

    Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21.3.1983

    Riguarda il trasferimento per l'esecuzione di pene detentive e non si presta, secondo la Corte, a disciplinare l'esecuzione di misure alternative non detentive come l'affidamento in prova; non costituisce quindi idoneo sostitutivo della decisione quadro 2008/947 per il caso in esame

  • Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito (24/12/2020)

    Accordo del 24 dicembre 2020, Parte Terza (cooperazione giudiziaria penale)

    Disciplina la cooperazione giudiziaria post-Brexit ma non prevede l'applicabilità al Regno Unito della decisione quadro 2008/947/GAI; pertanto non crea il presupposto per eseguire l'affidamento in prova nel Regno Unito come se fosse Stato membro UE

  • Articoli e norme richiamati nel ricorso (art.47 ord. pen., artt. 27 e 111 Cost., d.lgs. n.161/2010, L. 334/1988 artt. 2,9,10,19)

    Richiami costituzionali e normativi sul diritto alla difesa e al giusto processo e su misure alternative; la Corte considera questi riferimenti non idonei a rimuovere il presupposto internazionale e normativo necessario (applicabilità della decisione quadro 2008/947 al Regno Unito) per autorizzare l'esecuzione dell'affidamento in prova nel Regno Unito

Massime di principio

  • L'esecuzione di misure alternative (es. affidamento in prova) in uno Stato estero è possibile sulla base della decisione quadro 2008/947/GAI solo se lo Stato destinatario è membro dell'UE e ha dato attuazione alla decisione
  • La Brexit ha escluso automaticamente il Regno Unito dall'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI; occorre una base normativa specifica post-Brexit per consentire esecuzioni analoghe
  • Le circolari ministeriali informative non possono sostituire l'assenza di una norma o di un accordo internazionale applicabile: vanno valutate rispetto al loro contenuto e al contesto (es. scenario "no deal")
  • La Convenzione di Strasburgo del 1983 riguarda il trasferimento di persone per l'esecuzione di pene detentive e non costituisce uno strumento automatico per l'esecuzione di misure alternative non detentive
  • Se si invoca il rispetto dei diritti fondamentali come motivo per autorizzare l'esecuzione all'estero non conforme alla decisione quadro, è necessario che l'autorità italiana dimostri concretamente il rischio di violazione dei diritti in caso di esecuzione all'estero; in assenza di tale rischio, la mancanza di base normativa prevale
  • Prima di proporre o sostenere istanze di esecuzione di misure alternative all'estero occorre verificare l'esistenza di strumenti bilaterali o multilaterali specifici, l'attuazione nella prassi dello Stato straniero e ottenere, se possibile, accertamenti formali dalle competenti autorità centrali

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