Cassazione Penale, Sentenza n. 4993/2022 del 11/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo della Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva riconosciuto a Savo Sardaro Massimo i rimedi di cui all'art. 35-ter dell'Ordinamento penitenziario per violazione dell'art. 3 CEDU: 1.465 giorni di detenzione in condizioni lesive negli istituti di Roma Regina Celi, Roma-Rebibbia, Velletri e Spoleto, con conseguente riduzione di pena di 146 giorni e ristoro di euro 40,00. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando: errori nel calcolo dello spazio individuale nella cella (con conseguente esclusione o riduzione dei fattori compensativi), mancata considerazione dei fattori compensativi e errata detrazione dell'area occupata dal letto singolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e per avere il carattere di tentativo di riesame del merito, censure che non precisavano a quali periodi e istituti si riferissero né quali atti o elementi fossero stati omessi. Sulle doglianze relative ai fattori compensativi ha rilevato che i riferimenti erano generici e non dimostravano la presenza congiunta dei fattori richiesti dalla giurisprudenza (breve durata, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente libertà di movimento/attività), risultando quindi infondate. Pertanto il ricorso è stato rigettato e resta confermato il riconoscimento dei rimedi a favore del detenuto.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen.
Disposizione che prevede i rimedi conseguenti alla violazione delle condizioni di detenzione, tra cui riduzione della pena e ristoro economico proporzionale al pregiudizio subito
art. 35-bis Ord. pen.
Stabilisce la natura devolutiva del reclamo al tribunale di sorveglianza e impone che l'impugnazione sia fondata su specifici motivi di doglianza
art. 3 CEDU
Parametro sovranazionale che vieta trattamenti inumani o degradanti; criterio di valutazione per accertare la lesione delle condizioni di detenzione
Sezioni Unite, sentenza n. 6551 del 24/09/2020 (Rv. 280433)
Fornisce i criteri per il calcolo dello spazio individuale nella cella e per la valutazione dei fattori compensativi, richiedendo un esame tecnico degli ingombri e la prova della presenza congiunta dei fattori compensativi
Sez. 1, n. 23003 del 08/10/2020, Mitrean (Rv. 280229)
Giurisprudenza richiamata in tema di carattere devolutivo dell'impugnazione e necessità di specificità dei motivi
Massime di principio
- Il reclamo devolutivo al tribunale di sorveglianza deve indicare con precisione, per ogni periodo e per ogni istituto, le specifiche doglianze e gli atti o elementi ritenuti non valutati; critiche generiche sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudice del merito: questioni di fatto e calcoli tecnici (es. computo dello spazio individuale in cella, valutazione degli ingombri) devono essere adeguatamente provate e discusse in sede di merito, non con generiche deduzioni in cassazione.
- Per escludere una violazione dell'art. 3 CEDU sulla base dei cosiddetti fattori compensativi è necessaria la prova della presenza congiunta di tutti i fattori richiesti dalla giurisprudenza (breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie e sufficiente libertà di movimento/attività); riferimenti vaghi sono insufficienti.
- Il calcolo dello spazio individuale richiede documentazione tecnica e chiarezza su quali ingombri siano considerati fissi o non fissi (lettino, arredi, ecc.); contestazioni basate su mere affermazioni senza misurazioni o specifiche risultano deboli.
- Strategia processuale consigliata: nelle impugnazioni indicate le singole periodizzazioni, produrre misurazioni e schede tecniche degli spazi/ingombri, e documentare le attività svolte fuori dalla cella per valorizzare o escludere i fattori compensativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4964/2022 del 11/02/2022
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4965/2022 del 11/02/2022
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4966/2022 del 11/02/2022
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4967/2022 del 11/02/2022
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4968/2022 del 11/02/2022
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4969/2022 del 11/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →