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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12214/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per denunciata errata applicazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., sostenendo la mancata dichiarazione dell'estinzione dei reati per prescrizione, nonostante al momento della pronuncia di appello fosse maturato il termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto: 1) annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A) (reato contestato ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 159/2011), perché la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte che puniva la condotta accertata (il fatto non è più previsto come reato); 2) rigetto del motivo relativo al capo B) (art. 116, comma 11, codice della strada), ritenendo che la prescrizione non fosse maturata in ragione dell'applicazione della legge n. 103/2017 e della sospensione del termine per anni 1 e mesi 6; 3) annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al capo B), per rideterminazione della pena (era stato applicato un aumento ex art. 81 cod. pen. per continuazione).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 73

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che puniva la condotta contestata (guidare dopo revoca della patente imputata in relazione a misure di prevenzione personali), per cui il fatto non è più previsto dalla legge come reato; conseguente annullamento senza rinvio della condanna per quel capo.

  • codice penale - artt. 157, 159, 161

    Norme invocate dal ricorrente in tema di estinzione del reato per prescrizione e relative disposizioni penali; il ricorso basato su queste norme è stato ritenuto infondato rispetto al capo B) dopo valutazione del termine prescrizionale applicabile.

  • codice di procedura penale - art. 129, comma 1

    Applicato per disporre l'annullamento senza rinvio quando il fatto non risulta più previsto come reato per intervenuta illegittimità costituzionale della norma penale.

  • codice della strada - art. 116, comma 11

    Fonte del capo B) (contravvenzione per guida con conseguenze sul titolo abilitativo); la relativa contestazione è stata ritenuta non prescritta alla data di decisione, secondo la disciplina temporale applicabile.

  • legge n. 103 del 2017

    Applicata ratione temporis ai fatti commessi nel periodo considerato (03/08/2017-31/12/2019): comporta la sospensione del termine di prescrizione per 1 anno e 6 mesi, con conseguenza che la prescrizione per la contravvenzione non era maturata.

  • codice penale - art. 81

    Previsione dell'aumento di pena per continuazione tra reati: essendo stata riconosciuta la continuazione, è necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio residuo dopo l'annullamento del capo A), per cui la Cassazione ha annullato con rinvio la pena relativa al capo B).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 116 (04/06/2024)

    sentenza del 04/06/2024, n.116

    Decisione che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 rilevante nel caso, motivo principale dell'annullamento senza rinvio del capo A).

  • Sez. U, 12/12/2024, informazione provvisoria n. 19/2024

    informazione provvisoria n. 19/2024

    Giurisprudenza interpretativa richiamata dalla Corte per affermare l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale prevista dalla legge n. 103/2017 ai fatti commessi nel periodo indicato, con conseguente esclusione della prescrizione per il capo B).

Massime di principio

  • Se una norma penale è stata dichiarata incostituzionale nella parte che punisce la condotta accertata, la condanna relativa deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato.
  • La verifica della prescrizione richiede un'analisi temporale precisa (lex temporis): va applicata la disciplina vigente nel periodo in cui il fatto è stato commesso, comprese eventuali disposizioni che sospendono o prolungano i termini prescrizionali (es. legge n.103/2017).
  • La proposizione del ricorso per cassazione che deduca estinzione per prescrizione deve essere valutata alla luce delle regole sulla sospensione e sulle interruzioni del termine prescrizionale; non è sufficiente l'affermazione generica della scadenza del termine senza considerare norme temporanee e giurisprudenza.
  • Quando più reati sono dichiarati in continuazione e uno di essi viene annullato, il giudice superiore deve, se l'aumento di pena è stato applicato in base alla continuazione, rimettere la determinazione del trattamento sanzionatorio relativo agli altri reati a un nuovo giudizio (rinvio) per la rideterminazione della pena.
  • L'annullamento senza rinvio si applica quando il fatto non è più previsto dalla legge; il rinvio è necessario quando, pur rimanendo il fatto punibile, occorre ricalcolare la pena o riesaminare profili penal-sanzionatori.

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