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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03477/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla manifesta infondatezza del motivo relativo alla quantificazione della pena, già irrogata nel minimo edittale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20 febbraio 2025. Dal testo emerge che l'unico profilo devoluto riguardava la pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio; la Corte di cassazione rileva però che la pena era stata già determinata dalla sentenza impugnata nel minimo edittale, sicché il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Non risultano dal testo ulteriori censure né il reato specifico oggetto del processo.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte richiama anche il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca esclusivamente censure manifestamente infondate sulla misura della pena quando il giudice di merito abbia già determinato il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale.
  • La doglianza sull'eccessività della pena non può superare il vaglio di ammissibilità se non individua uno specifico vizio della motivazione o una violazione di legge idonea a scalfire la scelta sanzionatoria del giudice di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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