Corte di giustizia, Sentenza C-462/20
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 ottobre 2021. — Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e a. contro Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e Ministero dell'Economia e delle Finanze. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Direttiva 2009/50/CE – Diritti dei cittadini di paesi terzi titolari della carta blu europea – Articolo 14 – Direttiva 2011/95/UE – Diritti dei beneficiari di protezione internazionale – Articolo 29 – Parità di trattamento – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Articolo 3 – Prestazioni familiari – Assistenza sociale – Protezione sociale – Accesso a beni e servizi – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi dal beneficio di una “carta della famiglia”. — Causa C-462/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto UE della normativa italiana sulla "carta della famiglia", riservata ai cittadini italiani e UE, escludendo alcuni cittadini di paesi terzi protetti dal diritto dell’Unione. Ha distinto tra prestazioni di sicurezza sociale/prestazioni familiari e accesso a beni e servizi: la carta non rientra nelle prestazioni familiari del regolamento n. 883/2004, ma integra l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico. Ne consegue che l’esclusione dei cittadini di paesi terzi è contraria alle direttive 2011/98, 2009/50 e, in linea di principio, anche alla direttiva 2003/109 per la parte relativa all’accesso a beni e servizi; la direttiva 2011/95 può essere violata se la carta è qualificabile come assistenza sociale.
Parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e accesso alla "carta della famiglia" italiana che consente sconti su beni e servizi
La questione giuridica
Se le norme UE sulla parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo, dei titolari di permesso unico, dei titolari di Carta blu UE e dei beneficiari di protezione internazionale ostino a una normativa italiana che riserva ai soli cittadini italiani e dell’Unione europea la carta della famiglia, che dà diritto a sconti o riduzioni tariffarie per l’acquisto di beni e servizi presso soggetti convenzionati; in particolare, se tale carta sia una prestazione di sicurezza sociale/prestazione familiare/assistenza sociale oppure un accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico.
Principio di diritto
La Corte afferma che la direttiva 2011/98 e la direttiva 2009/50 ostano a una normativa nazionale che escluda i relativi cittadini di paesi terzi dal beneficio di una carta che dà accesso a sconti su beni e servizi, poiché tale carta rientra nell’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico. La direttiva 2003/109 non osta a tale esclusione solo se, secondo il diritto nazionale, la carta non è qualificabile come prestazione sociale, assistenza sociale o protezione sociale; la direttiva 2011/95 osta invece se la carta integra un regime pubblico di assistenza destinato a chi non dispone di risorse sufficienti per i bisogni essenziali propri e della famiglia. La Corte esclude che la carta della famiglia costituisca una prestazione familiare ai fini del regolamento n. 883/2004, poiché il costo degli sconti è sopportato dai fornitori aderenti e non rappresenta un contributo pubblico ai carichi familiari.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/109/CE
- Direttiva 2009/50/CE
- Direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2011/98/UE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11 direttiva 2003/109/CE
- Articolo 12 direttiva 2011/98/UE
- Articolo 14 direttiva 2009/50/CE
- Articolo 29 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 1, lettera z), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), regolamento (CE) n. 883/2004
Parità di trattamento e carta della famiglia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano in materia di parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi titolari di specifici status di soggiorno o protezione. Il contrasto nasce dalla normativa italiana sulla "carta della famiglia", che consente di ottenere sconti o riduzioni tariffarie presso soggetti pubblici o privati convenzionati, ma è riservata ai cittadini italiani e dell’Unione europea.
Fatti e procedimento principale
Le associazioni ricorrenti hanno chiesto all’amministrazione italiana di disapplicare la disciplina nazionale nella parte in cui esclude i cittadini di paesi terzi titolari di status protetti dal diritto dell’Unione. Non avendo ottenuto risposta, hanno promosso un procedimento speciale antidiscriminatorio dinanzi al Tribunale di Milano, sostenendo che l’esclusione violasse diverse direttive UE sulla parità di trattamento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se la normativa italiana sia incompatibile con:
- l’articolo 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2003/109;
- l’articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e g), della direttiva 2011/98;
- l’articolo 14, paragrafo 1, lettere e) e g), della direttiva 2009/50;
- l’articolo 29 della direttiva 2011/95.
La questione centrale era stabilire se la carta della famiglia fosse da qualificare come prestazione di sicurezza sociale, prestazione familiare, assistenza sociale o accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 11 della direttiva 2003/109, che tutela la parità di trattamento in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale, protezione sociale e accesso a beni e servizi;
- l’articolo 12 della direttiva 2011/98, che estende ai lavoratori di paesi terzi il trattamento riservato ai cittadini nazionali in materia di sicurezza sociale e accesso a beni e servizi;
- l’articolo 14 della direttiva 2009/50, con analoga disciplina per i titolari di Carta blu UE;
- l’articolo 29 della direttiva 2011/95, sulla adeguata assistenza sociale ai beneficiari di protezione internazionale;
- il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare l’articolo 1, lettera z), e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), sulle prestazioni familiari.
Ragionamento della Corte: la carta non è una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 883/2004
La Corte ricorda che una prestazione rientra nella sicurezza sociale solo se è attribuita in base a criteri obiettivi, senza valutazione discrezionale, e si collega a uno dei rischi elencati nel regolamento n. 883/2004. Le prestazioni familiari, in particolare, devono consistere in un contributo pubblico al bilancio familiare destinato a compensare i carichi familiari.
Nel caso di specie, la carta della famiglia non soddisfa questi requisiti: il suo scopo è consentire sconti o riduzioni tariffarie, ma il costo è sopportato dai fornitori aderenti, la cui partecipazione è volontaria. Anche se il rilascio della carta, la gestione delle convenzioni e la pubblicizzazione del sistema sono sostenuti dall’amministrazione, ciò non basta a trasformare la misura in una prestazione familiare o in una prestazione di sicurezza sociale.
Direttiva 2011/98 e direttiva 2009/50: violazione della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi
Poiché la finalità della carta è consentire l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico a condizioni economiche più favorevoli, la Corte ritiene che essa rientri nell’ambito dell’accesso a beni e servizi disciplinato dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98 e dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/50.
Di conseguenza, l’esclusione dei cittadini di paesi terzi contemplati da tali direttive costituisce una disparità di trattamento vietata. La Corte osserva anche che non risulta che l’Italia abbia invocato in modo chiaro le deroghe previste dalle direttive per limitare la parità di trattamento.
Direttiva 2003/109: rilievo del diritto nazionale
Per la direttiva 2003/109, la Corte sottolinea che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), rinvia alla legislazione nazionale per definire le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se, secondo il diritto interno, la carta della famiglia rientri in tali categorie.
Tuttavia, tale rinvio non può svuotare l’effetto utile della direttiva. La Corte conclude che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), non osta all’esclusione, purché la carta non sia qualificata dal diritto nazionale come prestazione sociale, assistenza sociale o protezione sociale.
Direttiva 2011/95: assistenza sociale ai beneficiari di protezione internazionale
Quanto all’articolo 29 della direttiva 2011/95, la Corte richiama la propria giurisprudenza sulla nozione di assistenza sociale come insieme di regimi pubblici destinati a chi non dispone di risorse sufficienti per far fronte ai bisogni essenziali propri e della famiglia. Spetta al giudice del rinvio verificare se la carta della famiglia rientri in tale nozione.
Se ciò avviene, l’esclusione dei beneficiari di protezione internazionale è contraria alla direttiva, che impone loro un trattamento pari a quello dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/50 non ostano alla normativa italiana, poiché la carta non è una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 883/2004;
- l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 non osta alla normativa, se la carta non rientra nelle categorie di prestazioni sociali/assistenza sociale/protezione sociale secondo il diritto nazionale;
- l’articolo 29 della direttiva 2011/95 osta alla normativa se la carta costituisce una forma di assistenza sociale pubblica;
- l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/50 ostano alla normativa, perché la carta riguarda l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico.
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