Ordinanza n. 4422/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per mancata dimostrazione del requisito di cinque anni di esperienza professionale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato le prove concorsuali, è stato escluso dalla procedura per non avere dimostrato il possesso del requisito previsto dal bando di cinque anni di esperienza professionale quale autista e/o autista professionista. L’Amministrazione ha ritenuto che dal modello C2 storico risultassero soltanto quattro anni, otto mesi e ventidue giorni di esperienza e che non fossero state prodotte ulteriori certificazioni relative ad attività svolte presso imprese private o pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha contestato gli atti di approvazione e rettifica delle graduatorie e il provvedimento di esclusione, deducendo l’illegittimità dell’esclusione poiché il bando consentiva di documentare il requisito mediante certificazione della ditta oppure, alternativamente, mediante attestazione del Centro per l’impiego, quale il modello C2 storico. Egli aveva prodotto il documento richiesto dal bando e aveva dichiarato le esperienze professionali svolte presso le società indicate, sebbene il modello C2 non riportasse una specifica indicazione del ruolo professionale svolto. È stata inoltre disposta d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l’assenza, nel modello C2, di una specifica dicitura relativa al ruolo professionale svolto presso alcune società rendesse il documento incompleto, ma non giustificasse l’esclusione immediata del candidato. Poiché il ricorrente aveva prodotto il documento espressamente previsto dal bando e aveva dichiarato le esperienze professionali maturate, egli poteva fare affidamento sulla corretta presentazione della domanda. L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto richiedere un’integrazione documentale, consentendo al candidato di dimostrare il possesso dei cinque anni di esperienza, anziché escluderlo direttamente. È stato ordinato all’ARES 118 di riesaminare il possesso del requisito esperienziale, anche alla luce della nuova documentazione acquisita, entro il 15 settembre 2026. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARES 118, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, del bando di concorso
una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa, attestazione del Centro per l’impiego (copia libretto lavoro, modello C2 storico)
Il bando consentiva di documentare il requisito esperienziale mediante certificazione datoriale oppure, alternativamente, mediante attestazione del Centro per l’impiego; la produzione del modello C2 e la dichiarazione delle esperienze non potevano essere disattese senza consentire un’integrazione documentale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa del potere cautelare esercitato dal TAR, che ha accolto l’istanza e imposto il riesame del requisito esperienziale.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente la notificazione per pubblici proclami quando occorre integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati; nel caso concreto è stata disposta la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’ARES 118.
Massime di principio
- Quando un candidato produce il documento espressamente previsto dal bando per dimostrare un requisito di partecipazione, ma il documento risulta incompleto o non reca tutti gli elementi utili a verificare il requisito, l’amministrazione non può procedere automaticamente all’esclusione se l’incompletezza è suscettibile di chiarimento o integrazione.
- La dichiarazione delle esperienze professionali resa dal candidato, unitamente alla produzione del documento richiesto dalla lex specialis, può fondare un legittimo affidamento sulla corretta presentazione della domanda e impone all’amministrazione di verificare il requisito mediante acquisizione di documentazione integrativa prima di adottare l’esclusione.
- Nelle procedure concorsuali, l’esclusione per mancata dimostrazione di un requisito esperienziale è illegittima quando l’amministrazione avrebbe potuto consentire al candidato di comprovare il requisito mediante integrazione documentale, senza modificare il contenuto sostanziale della domanda.
- In presenza di una pluralità di controinteressati individuabili attraverso una graduatoria concorsuale, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso e degli atti processuali sul sito istituzionale dell’amministrazione.
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