Sentenza del 26/10/2017 n. 1221 - Comm. Trib. Prov. Torino
REGISTRO: Trasferimento di diritti reali - Conferimento di beni o diritti in un trust - Imposta proporzionale - Non è dovuta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale del trasferimento di beni o diritti dal disponente al trustee al momento dell'istituzione del trust. Il ricorrente sosteneva che tale trasferimento non producesse un effettivo arricchimento né per il trustee, il quale riceve i beni in una posizione vincolata e segregata, né per il beneficiario, titolare soltanto di un'aspettativa giuridica sottoposta al verificarsi di eventi condizionanti. Mancando, in questa fase, un trasferimento definitivo di ricchezza, non sarebbe dovuta l'imposta proporzionale, che dovrebbe invece essere applicata quando i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata accolta. La costituzione del trust e il conferimento iniziale dei beni al trustee non realizzano un trasferimento imponibile in senso sostanziale, poiché il trustee non consegue un arricchimento personale e i beni restano segregati rispetto al suo patrimonio. Anche il beneficiario non acquisisce immediatamente i beni, ma soltanto una posizione di aspettativa giuridica. L'imposta proporzionale deve quindi essere rinviata al momento dell'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari, quando si realizza l'arricchimento tassabile.
Massime di principio
- Nel trust, il trasferimento iniziale dei beni dal disponente al trustee non comporta automaticamente un trasferimento imponibile ai fini dell'imposta proporzionale, se il trustee non acquisisce un arricchimento personale e definitivo.
- La segregazione patrimoniale e l'obbligo del trustee di destinare i beni secondo le finalità del trust impediscono, di regola, di considerare il conferimento iniziale come una liberalità o un trasferimento definitivo di ricchezza.
- Il beneficiario, prima dell'avveramento delle condizioni previste dal trust, è normalmente titolare di un'aspettativa giuridica e non della disponibilità attuale dei beni; pertanto, in questa fase, non si verifica ancora un arricchimento tassabile.
- La tassazione proporzionale va collegata al momento in cui si realizza l'effettivo trasferimento patrimoniale a favore del beneficiario, purché il trust sia realmente vincolato alle finalità dichiarate e non costituisca uno strumento meramente apparente o elusivo.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra il trasferimento formale dei beni al trustee e il trasferimento sostanziale della ricchezza al beneficiario: il primo può essere fiscalmente neutro, mentre il secondo può costituire il momento impositivo.
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