Sentenza del 13/04/2016 n. 137 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Accertamento Sintetico - "c.d. Vecchio redditometro" - Onere probatorio e presunzione - Potere di verifica della CT - Sottoscrizione dell'accertamento - Regolarità formale atto - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’accertamento sintetico, deducendo, in particolare, il mancato invito al contraddittorio e l’omesso avvio del procedimento di accertamento con adesione, nonché possibili vizi relativi alla sottoscrizione dell’atto da parte del dirigente delegato e alla regolarità formale dell’accertamento. La questione riguardava anche l’onere probatorio del contribuente e il potere della Commissione tributaria di verificare la coerenza degli indici e dei coefficienti redditometrici con le prove fornite.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l’accertamento basato sul vecchio redditometro non fosse soggetto alle formalità introdotte per l’accertamento sintetico attuale, tra cui l’obbligo generalizzato di invito al contraddittorio e l’avvio del procedimento di accertamento con adesione. Tuttavia, la Commissione può controllare la coerenza dell’applicazione degli indici e dei coefficienti rispetto al quadro probatorio prodotto dal contribuente, senza poter rimettere in discussione l’attendibilità astratta degli indici stessi. Quanto alla sottoscrizione, deve essere esaminato il contenuto della delega dirigenziale, verificandone motivazioni, durata e nominativo del delegato, nonché la sua qualifica. Nel complesso, l’atto è stato ritenuto formalmente regolare e la posizione dell’Amministrazione è risultata prevalente.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento sintetico mediante il cosiddetto "vecchio redditometro"
Gli accertamenti fondati sul vecchio redditometro non sono soggetti alle formalità previste dalla disciplina successiva, in particolare all’obbligo di invito al contraddittorio e all’avvio del procedimento di accertamento con adesione.
Norme sulla sottoscrizione degli atti di accertamento e sulla delega dirigenziale
La validità della sottoscrizione da parte di un dirigente delegato richiede la verifica concreta della delega, con riguardo alle motivazioni, alla durata, al soggetto delegato e al possesso della relativa qualifica.
Massime di principio
- Per gli accertamenti fondati sul vecchio redditometro, l’assenza di un invito preventivo al contraddittorio o di un avvio del procedimento di accertamento con adesione non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto.
- Il contribuente può contestare non tanto la validità astratta degli indici redditometrici, quanto la loro concreta applicazione e la coerenza del risultato con la documentazione e le prove fornite.
- È essenziale produrre elementi documentali idonei a dimostrare l’origine delle disponibilità economiche, la non imputabilità delle spese o la loro diversa sostenibilità rispetto al reddito presunto.
- In caso di contestazione della sottoscrizione, occorre verificare la delega del funzionario sotto il profilo del contenuto, della durata, dell’individuazione del delegato e della sua qualifica; una contestazione generica non è normalmente sufficiente.
- La regolarità formale dell’atto può essere riconosciuta anche quando l’accertamento presenti una presunzione reddituale, purché l’Amministrazione abbia applicato correttamente il metodo previsto e il contribuente non abbia fornito una prova contraria adeguata.
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