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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11352/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, accogliendo l'appello cautelare del pubblico ministero, aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) e, per alcuni capi, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., applicando la custodia cautelare in carcere a Giacomo e Filippo Solimando e a De Pascalis Aldo e rigettando la misura per Santarcangelo e Dinita. Le censure sollevate riguardano principalmente: insufficienza e vizio di motivazione nella ricostruzione della sussistenza dell'associazione mafiosa (i fatti indicati sarebbero episodi isolati, non inseriti in un programma comune né riconducibili a una struttura organizzata e durevole); carenza di elementi per ritenere la specifica forza intimidatrice e l'assoggettamento richiesti dall'art. 416-bis per le cosiddette nuove consorterie; mancata prova dell'agevolazione di una associazione mafiosa (per cui, secondo orientamento rigoroso, l'aggravante richiede l'esistenza reale dell'associazione); nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel caso di Filippo Solimando; contestazione della mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti e della erronea qualificazione di singoli episodi come riconducibili all'associazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate in parte le impugnazioni. Ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse i ricorsi di Santarcangelo e Dinita (nei loro confronti il Tribunale non aveva applicato misure cautelari, quindi mancava interesse all'impugnazione) e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Ha invece accolto i ricorsi di Solimando Giacomo, Solimando Filippo e De Pascalis Aldo: ha rilevato vizio di motivazione e violazione di legge nella qualificazione della fattispecie come associazione di tipo mafioso e nella dimostrazione della capacità intimidatoria e del vincolo associativo richiesti dall'art. 416-bis; ha richiamato il principio secondo cui le nuove formazioni richiedono prova concreta di fama, di capacità intimidatoria e di assoggettamento omertoso nel territorio. Per Filippo Solimando ha inoltre accolto la doglianza di nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. In conseguenza, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di Giacomo Solimando, Filippo Solimando e De Pascalis Aldo. Poiché non è stata accertata l'esistenza dell'associazione mafiosa, è venuta meno anche l'aggravante contestata (art. 416-bis.1).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte richiama che per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso occorrono vincolo associativo stabile, programma criminoso indeterminato e struttura organizzativa minima; per le nuove consorterie e mafia locale è necessaria prova concreta della capacità intimidatoria e dell'assoggettamento omertoso nel territorio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante dell'agevolazione della associazione mafiosa, secondo l'orientamento cui la Corte aderisce, richiede la prova effettiva dell'esistenza dell'associazione mafiosa che si intende agevolare; se l'associazione non è accertata, l'aggravante non può reggere.

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamato implicitamente per distinguere l'associazione per delinquere comune da quella di stampo mafioso e per sottolineare i requisiti distintivi dell'associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato.

  • art. 415-bis cod. pen.

    Nel testo appare richiamato in una censura difensiva (probabile riferimento errato o confusione con l'art. 416-bis); la Corte esamina comunque il vizio di qualificazione dell'associazione mafiosa e la mancanza di gravità indiziaria.

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'omessa notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza del riesame: la Corte valuta la rilevanza delle notifiche e la tutela della possibilità del difensore di partecipare, con effetti di nullità se l'avviso di fissazione dell'udienza non viene notificato.

Massime di principio

  • Per sostenere l'accusa di associazione di tipo mafioso non sono sufficienti singoli reati commessi da persone diverse: è necessario dimostrare un vincolo associativo stabile, una struttura (anche minima) organizzata e un programma criminoso di durata indeterminata.
  • Nel caso di 'nuove' formazioni criminali o mafia locale è indispensabile provare concretamente la capacità intimidatoria e l'assoggettamento omertoso prodotti dall'associazione nel territorio; l'esistenza di meri rapporti di amicizia o di partecipazione a episodi isolati non basta.
  • L'aggravante per agevolazione dell'associazione mafiosa richiede, secondo orientamento rigoroso applicato dalla Corte, l'esistenza reale dell'associazione che si intende agevolare; senza tale prova l'aggravante non può sussistere.
  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore determina una nullità rilevante (regime intermedio) nei procedimenti cautelari incidentali e può portare all'annullamento del provvedimento impugnato.
  • Se il tribunale del riesame annulla o rigetta una misura cautelare per carenza di esigenze cautelari, chi non subisce la misura per assenza di esigenze cautelari può non avere interesse a impugnare l'ordinanza che ha annullato la misura originaria, rendendo inammissibile il ricorso per carenza di interesse.
  • Nelle impugnazioni cautelari è cruciale articolare censure precise sulla mancanza di elementi minimi (organizzazione, programma, capacità intimidatoria) e non limitarsi a contestazioni generiche: le carenze motivazionali del giudice di merito possono condurre all'annullamento senza rinvio quando i vizi sono tali da non poter essere sanati con un nuovo accertamento.

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