Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19835/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato all'associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 01/09/2010-31/08/2011, contestando l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative a prestazioni pubblicitarie, la mancata tenuta ed esibizione di documentazione contabile e l'irregolare fruizione del regime agevolato di cui alla L. 398/1991. L'atto era stato notificato anche al presidente e legale rappresentante dell'associazione, ritenuto responsabile in solido ex art. 38 c.c. per le obbligazioni tributarie dell'ente non riconosciuto e per le relative sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'accertamento sostenendo la propria completa estraneità alla gestione dell'associazione e agli specifici rapporti commerciali contestati; in appello la CTR aveva accolto il ricorso, valorizzando la documentazione e gli atti del procedimento penale, dai quali emergeva che le firme sui contratti erano apocrife e che il contribuente non aveva effettivamente diretto l'associazione, risultando estraneo alla concreta gestione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 1 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta dovesse ritenersi integrata per il solo fatto della carica rivestita e della gestione dell'ente nel periodo considerato, senza che potesse rilevare la mancata partecipazione agli specifici atti negoziali o la successiva estraneità soggettiva ai fatti fraudolenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la CTR si fosse correttamente attenuta ai principi consolidati in materia di associazioni non riconosciute e responsabilità ex art. 38 c.c., secondo i quali la responsabilità personale e solidale per i debiti tributari grava sul soggetto che abbia effettivamente diretto la gestione dell'ente nel periodo considerato. Ha quindi reputato che la CTR avesse logicamente e congruamente accertato, sulla base delle prove tratte dal procedimento penale, l'estraneità totale del contribuente alla partecipazione e gestione dell'associazione, con conseguente superamento della presunzione di responsabilità derivante dalla carica formale. Le ulteriori censure dell'Agenzia sono state giudicate inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità; è stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale delle persone che agiscono in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta riguarda chi abbia effettivamente ingerito nella gestione dell'ente; per i debiti tributari risponde il soggetto che abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, nei limiti delle obbligazioni sorte nel periodo di investitura.

  • art. 1 del D.lgs. 472/1997

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della responsabilità per le sanzioni tributarie, in coordinamento con l'art. 38 c.c., ma non ritenuto idoneo a scardinare l'accertamento di estraneità fattuale del contribuente.

  • art. 2 del D.lgs. 472/1997

    Citato nel fatto quale base della contestazione di responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per le sanzioni.

  • art. 51 del DPR 633/1972

    Norma richiamata nell'invito alla produzione di documenti contabili da parte dell'Ufficio.

  • art. 32 del DPR 600/1973

    Norma richiamata nell'invito alla produzione di documenti contabili da parte dell'Ufficio.

  • art. 39, comma 2, lett. d), DPR 600/1973

    Richiamato quale base per la rettifica/accertamento del reddito fondato sulle irregolarità contabili e sulla ritenuta esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 40 del DPR 600/1973

    Richiamato nel quadro dell'accertamento relativo al periodo d'imposta oggetto di giudizio.

  • art. 41 bis del DPR 600/1973

    Richiamato per l'accertamento del reddito con modalità analitico-induttive in presenza di elementi di irregolarità.

  • art. 25 del D.lgs. 446/1997

    Richiamato ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP nello stesso ammontare del reddito accertato.

  • art. 9, comma 1, del D.lgs. 471/1997

    Richiamato per la sanzione connessa all'irregolare tenuta delle scritture contabili.

  • art. 109 del DPR 917/86

    Richiamato in relazione ai principi ordinari di competenza, inerenza ed effettiva documentazione per la determinazione del reddito.

  • art. 144 del D.P.R. 917/86

    Richiamato per la determinazione del reddito d'impresa/esercizio in assenza dei presupposti del regime agevolato.

  • art. 398/1991

    La sentenza fa riferimento alla L. 398/1991 quale regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche, disconosciuto per mancanza dei presupposti documentali e sostanziali.

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato nel fatto per la denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione alle ipotesi di reato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per i debiti tributari non discende automaticamente dalla sola carica formale, ma richiede che il soggetto abbia effettivamente gestito o diretto l'ente nel periodo in cui le obbligazioni sono sorte.
  • Il soggetto chiamato a rispondere per i debiti d'imposta dell'associazione può liberarsi dimostrando la propria estraneità alla partecipazione e alla gestione dell'ente nel periodo rilevante; l'onere della prova contraria grava su chi contesta la responsabilità personale.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base di elementi probatori logicamente valutati, l'estraneità totale del rappresentante alla gestione dell'ente, il controllo di legittimità non può essere trasformato in una nuova valutazione del merito o delle prove.
  • Per i debiti tributari delle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale riguarda anche le sanzioni pecuniarie, ma resta circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo di effettiva investitura e ingerenza gestionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.