Sentenza del 21/05/2019 n. 13624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004, con cui il Comune aveva calcolato l'imposta sul valore dell'area edificabile anziché sul valore catastale del fabbricato, poiché il complesso alberghiero era interessato da lavori di ristrutturazione. Ha contestato, tra l'altro, la presunta doppia imposizione, l'applicabilità del criterio previsto per le aree edificabili nonostante l'hotel fosse rimasto operativo e l'addebito dell'intera imposta a una comproprietaria titolare soltanto di una quota dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto l'interesse della contribuente a impugnare l'atto. Tuttavia, ha rilevato l'esistenza di un giudicato esterno: un altro giudizio, relativo alla medesima imposta e allo stesso anno, aveva stabilito con sentenza definitiva che il soggetto passivo dell'avviso era un altro comproprietario, Fratelli D.N. s.n.c. Poiché la pretesa tributaria era già stata integralmente attribuita a tale soggetto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, ha deciso la causa nel merito annullando l'atto impositivo e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6
La disposizione disciplina la determinazione della base imponibile ICI per le aree edificabili in presenza di interventi edilizi rilevanti. La questione della sua concreta applicabilità non è stata esaminata dalla Cassazione, perché il ricorso è stato accolto sulla base del giudicato esterno.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato richiamato dalla contribuente per contestare l'applicazione della disciplina ICI.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
È stato invocato per denunciare l'omessa valutazione di un fatto decisivo, ossia la prosecuzione dell'attività alberghiera durante i lavori. Il motivo è rimasto assorbito.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito. La Corte lo ha applicato annullando l'atto impositivo.
Codice civile, artt. 752, 754 e 1295
Sono stati richiamati dalla contribuente per sostenere la responsabilità parziaria dei coeredi e l'impossibilità di addebitarle l'intera imposta. La relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.
Principio del giudicato esterno
Una decisione definitiva intervenuta in un diverso giudizio, quando riguarda la stessa pretesa tributaria e individua il corretto soggetto passivo, può esplicare efficacia nel processo pendente anche se rilevata d'ufficio. Nel caso concreto ha impedito di imputare nuovamente la medesima imposta alla ricorrente.
Massime di principio
- Se la stessa pretesa tributaria è stata definitivamente attribuita a un altro soggetto con una sentenza passata in giudicato, l'amministrazione non può farla valere nuovamente nei confronti di un diverso contribuente.
- Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio dal giudice e può determinare l'annullamento dell'atto impositivo anche senza esaminare le contestazioni di merito sulla base imponibile o sull'applicazione della norma tributaria.
- La presenza di un precedente giudizio relativo allo stesso tributo, anno e presupposto impositivo deve essere verificata attentamente, perché può rendere decisiva la questione dell'identità della pretesa e del soggetto passivo.
- Quando il giudice accoglie il ricorso per una ragione preliminare o processuale che elimina integralmente la pretesa, gli ulteriori motivi di merito possono essere dichiarati assorbiti e non vengono valutati.
- L'annullamento dell'atto impositivo senza rinvio è possibile quando, alla luce del giudicato o degli atti già acquisiti, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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