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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14353/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato in concorso. L'unico motivo deduceva l'insufficienza e incompletezza della motivazione della decisione di secondo grado, assumendo che la Corte territoriale non avesse esaminato tutte le censure formulate con l'atto di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica e non autosufficiente, perché non indicava con precisione i capi o punti della decisione censurati e non esponeva in modo specifico le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della richiesta.

Norme richiamate

  • artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 c.p.

    Richiamati come base normativa della condanna confermata in appello: tentativo, concorso di persone, furto e aggravante specifica indicata dal n. 2.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto contestato nel giudizio di merito.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante del furto richiamata nella contestazione originaria.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato quale titolo del tentativo del reato contestato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura sulla motivazione è inammissibile quando si risolve in un'affermazione generica di incompletezza dell'esame delle doglianze di appello, senza specificare puntualmente quali capi o punti della decisione siano erronei.
  • Il motivo di ricorso deve contenere una precisa correlazione tra le richieste formulate e le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a loro fondamento; in mancanza, difetta la necessaria specificità censoria.
  • La mancata specificazione del decisum effettivamente contestato e delle ragioni della critica determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni accessorie previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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