Cassazione Civile, Sentenza n. 13877/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Una paziente fu sottoposta presso una casa di cura a un intervento di isterectomia totale con annessiectomia bilaterale, ritenuto non necessario e praticato senza valido consenso informato. La paziente, il coniuge e i figli chiesero il risarcimento al medico e alla struttura. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 18 gennaio 2013, condannò in solido i convenuti a pagare alla sola paziente Euro 171.227,00 oltre accessori, respinse le domande degli altri familiari e la domanda di garanzia della struttura verso l’assicuratore. In appello, la Corte di Catania, preso atto della transazione tra la struttura e i danneggiati, dichiarò cessata tra loro la materia del contendere; condannò l’assicuratore a tenere indenne la struttura entro il massimale; dichiarò inammissibile la domanda di manleva proposta per la prima volta in appello dal medico; rigettò l’appello del medico e, accogliendo in parte quello della paziente, elevò a Euro 50.000,00 il risarcimento per lesione dell’autodeterminazione, determinando in Euro 207.725,00 oltre accessori il totale dovuto dal medico. Il medico ha proposto due motivi: (1) violazione dell’art. 1304 c.c., sostenendo che, in conseguenza della transazione della struttura, avrebbe dovuto essere ridotto il debito solidale o riconosciuta la possibilità di profittare della transazione; (2) violazione del D.L. n. 158/2012, art. 3, comma 3, e dell’art. 11 preleggi, assumendo che le tabelle del decreto Balduzzi dovessero applicarsi perché i postumi permanenti sussistevano già alla sua entrata in vigore. L’assicuratore ha proposto ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 1322 e 1917 c.c. e della clausola 8 della polizza: ha contestato la valutazione di immeritevolezza della clausola claims made impura, chiedendo di considerare il premio, la cessazione della polizza per disdetta unilaterale della struttura e la collocazione temporale del fatto; ha inoltre contestato la sostituzione della clausola con il regime dell’art. 1917 c.c., chiedendo in subordine una sostituzione parziale della clausola.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale: pur richiamando il principio secondo cui il criterio tabellare del decreto Balduzzi può operare anche per illeciti e danni anteriori, ha rilevato che, al momento considerato, le tabelle erano state attuate solo per le lesioni micropermanenti e non per quelle macropermanenti; essendo stata accertata una lesione del 30%, era corretta la liquidazione equitativa secondo le tabelle milanesi. Ha accolto il primo motivo del medico: prima di condannarlo per l’intero importo di Euro 207.725,00, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se la transazione avesse avuto a oggetto l’intero debito o soltanto la quota della struttura, nonché tempi e modalità dell’eventuale dichiarazione del medico di volerne profittare. Ha accolto anche il ricorso incidentale dell’assicuratore: la valutazione di meritevolezza della clausola claims made impura doveva essere riferita alla causa concreta del contratto e al suo equilibrio sinallagmatico, considerando anche gli effetti dell’eventuale applicazione del regime legale dell’art. 1917 c.c.; la decisione d’appello non aveva svolto tale verifica. La sentenza è stata cassata sui motivi accolti e la causa rinviata, per nuova valutazione, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1304 c.c.
Come già precisato da questa S.C, l’art. 1304 c.c., comma 1, secondo cui “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiara di volerne profittare”, si “riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poichè è la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione.
Il condebitore solidale estraneo alla transazione può profittarne quando essa riguarda l’intero debito. Se la transazione riguarda soltanto la quota del condebitore che l’ha stipulata, il debito residuo degli altri si riduce secondo l’importo pagato quando questo è pari o superiore alla quota ideale, e secondo la quota ideale quando il pagamento è inferiore; occorre quindi accertare l’oggetto della transazione e l’eventuale dichiarazione di volerne profittare.
D.L. n. 158/2012, art. 3, comma 3, convertito dalla L. n. 189/2012
Nella specie va, tuttavia, rilevato che la richiamata norma è stata attuata, con l’emanazione dei relativi decreti ministeriali, solo per le lesioni micro permanenti, mentre non ha trovato ancora attuazione in ordine alle tabelle per il danno da macro permanente, sicchè correttamente la Corte territoriale nel caso in questione (ove era stata accertata una lesione del 30%, e quindi una lesione di non lieve entità), ha proceduto ad una liquidazione equitativa in base alle tabelle milanesi.
Per le lesioni macropermanenti, in assenza di attuazione delle tabelle previste dalla disposizione, è corretta la liquidazione equitativa secondo le tabelle milanesi; nel caso deciso, la lesione accertata era del 30%.
art. 11 preleggi
Nella specie va, tuttavia, rilevato che la richiamata norma è stata attuata, con l’emanazione dei relativi decreti ministeriali, solo per le lesioni micro permanenti, mentre non ha trovato ancora attuazione in ordine alle tabelle per il danno da macro permanente, sicchè correttamente la Corte territoriale nel caso in questione (ove era stata accertata una lesione del 30%, e quindi una lesione di non lieve entità), ha proceduto ad una liquidazione equitativa in base alle tabelle milanesi.
La censura fondata sull’irretroattività non conduce all’applicazione delle tabelle del decreto Balduzzi nel caso di lesione macropermanente: la Corte conferma la liquidazione secondo le tabelle milanesi, rilevando che quelle ministeriali risultavano attuate soltanto per le lesioni micropermanenti.
art. 1322 c.c.
Nella specie la Corte territoriale, non adeguandosi ai detti principi, ha omesso di riferire il giudizio di meritevolezza alla causa in concreto del contratto di assicurazione, anche valutando le conseguenze determinatesi con l’applicazione della fattispecie legale di cui all’art. 1917 c.c., sicchè anche su detto punto la sentenza va cassata.
Nel contratto assicurativo claims made, la verifica sul contenuto concreto della garanzia va condotta rispetto alla causa concreta e ai limiti legali, tenendo conto degli effetti che deriverebbero dall’applicazione del regime dell’art. 1917 c.c.; non è sufficiente un giudizio astratto di meritevolezza.
art. 1917 c.c.
Nella specie la Corte territoriale, non adeguandosi ai detti principi, ha omesso di riferire il giudizio di meritevolezza alla causa in concreto del contratto di assicurazione, anche valutando le conseguenze determinatesi con l’applicazione della fattispecie legale di cui all’art. 1917 c.c., sicchè anche su detto punto la sentenza va cassata.
Il regime legale dell’assicurazione della responsabilità civile costituisce un termine di confronto per valutare gli effetti concreti della clausola claims made; la verifica deve considerare l’assetto risultante dalla clausola e quello che deriverebbe dall’applicazione dell’art. 1917 c.c.
Massime di principio
- La transazione conclusa dal creditore con un condebitore solidale produce effetti per il condebitore estraneo, ai sensi dell’art. 1304 c.c., quando ha a oggetto l’intero debito e quest’ultimo dichiara di volerne profittare. Se la transazione riguarda soltanto la quota del debitore transigente, il debito residuo degli altri si riduce secondo il criterio dell’importo pagato e della quota ideale; il giudice deve accertare l’oggetto della transazione, il pagamento e l’eventuale dichiarazione di profittarne.
- La clausola claims made, anche nella forma impura che richiede che il fatto illecito e la richiesta risarcitoria ricadano nei periodi temporali pattuiti, delimita l’oggetto della garanzia assicurativa e non è, per ciò solo, una clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell’art. 1341 c.c.
- Per un contratto assicurativo claims made riconducibile a un tipo legalmente ammesso, la valutazione non consiste in un autonomo test di meritevolezza dell’interesse atipico ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.; occorre invece verificare la causa concreta, i limiti legali alla determinazione del contenuto contrattuale e l’equilibrio sinallagmatico tra rischio assicurato e premio, considerando anche gli effetti dell’applicazione del regime legale dell’art. 1917 c.c.
- Per le lesioni macropermanenti, quando le tabelle ministeriali previste dalla disciplina del danno sanitario non risultano ancora attuate, la liquidazione equitativa può essere effettuata utilizzando le tabelle milanesi.
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