Cassazione Penale, Ordinanza n. 05810/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. In particolare, la difesa ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul punto. La Suprema Corte rileva però che il ricorso non si confronta con le ragioni effettive della decisione di merito, che aveva escluso la particolare tenuità in ragione dell'elevato numero di dosi detenute e della condotta successiva dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava dunque ferma, con conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla Corte d'appello, sulla base della quantità di dosi detenute e della condotta post factum.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputato per la condotta di detenzione penalmente rilevante.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione è stata esclusa perché, nel caso concreto, non sussistevano i presupposti in ragione dell'elevato numero di dosi detenute e della condotta successiva dell'imputato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare censure generiche o astratte.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa dal giudice di merito valorizzando, tra gli altri elementi, la quantità della sostanza stupefacente detenuta e la condotta successiva dell'imputato.
- In materia di stupefacenti, la valutazione sulla particolare tenuità richiede un apprezzamento concreto del fatto e della sua offensività, non essendo sufficiente una mera allegazione difensiva priva di confronto con gli argomenti della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità.
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