Cassazione Penale, Sentenza n. 08320/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato unificando più sentenze relative a distinti episodi di traffico e detenzione di stupefacenti (connesse a due operazioni giudiziarie e ad una sentenza del G.I.P. del Tribunale di Crotone), sostenendo l'esistenza di un disegno criminoso unitario: argomentava contiguità temporale e territoriale, identità del ruolo ("corriere") e stato di tossicodipendenza coevo (dal 2014) come elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria dei reati. Denunciava inoltre omissione di valutazione della sentenza del 28/06/2022.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che non sussistono gli elementi necessari per il riconoscimento della continuazione: le due associazioni sono risultate caratterizzate da compagini, assetti e periodi operativi diversi; vi sono distanze temporali significative (arresto del ricorrente nel 2014 e operatività dell'altro sodalizio accertata dal 2016); il ruolo e le modalità operative del ricorrente erano differenti e limitati in periodi diversi; le dichiarazioni del collaboratore e la presenza di condanne per episodi antecedenti (2011) non dimostrano una preventiva ideazione unitaria; lo stato di tossicodipendenza non è stato provato come coevo e rilevante per collegare i fatti in un unico disegno criminoso. La Corte ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento contiene altresì un ordine relativo all'oscuramento di dati sensibili attinenti alla tossicodipendenza (il testo disponibile risulta troncato su questo punto).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
menzionata nelle sentenze oggetto di unificazione
individua la fattispecie di detenzione illecita di stupefacenti che è stata considerata tra i reati; la Corte ne prende atto come titolo di reato omogeneo ma non sufficiente di per sé a fondare la continuazione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
menzionata nelle sentenze oggetto di unificazione
riguarda l'associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte sottolinea che la natura associativa permanente non basta a provare un disegno criminoso unitario quando i sodalizi sono differenti
codice penale - art. 81, comma secondo
norma sul reato continuato
la Corte richiama i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, programmazione antecedente dei reati) e afferma che spetta al ricorrente dimostrare indicatori concreti della preventiva programmazione unitaria
disp. att. cod. proc. pen. - art. 186
richiamata relativamente alle sentenze acquisite d'ufficio
la Corte osserva che lo stato di tossicodipendenza non può essere considerato se non emerge in modo concreto dalle sentenze acquisite o da elementi probatori coevi
codice di procedura penale - art. 616
richiamato per la condanna alle spese
dispone la condanna alle spese del ricorso rigettato: la Corte ha applicato tale norma e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali
Massime di principio
- L'onere di allegazione del riconoscimento della continuazione grava sul condannato: deve indicare i reati da unificare e gli elementi specifici che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei successivi reati
- La mera contiguità cronologica o l'identità/analogia del titolo di reato non sono di per sé sufficienti per la continuazione; possono indicare una abitudine criminosa ma non la preventiva ideazione di un progetto unitario
- Se il soggetto ha partecipato a più sodalizi distinti occorre una specifica analisi della natura, composizione, programmi operativi e continuità temporale dei singoli gruppi per valutare la possibilità di un vincolo di continuazione
- Lo stato di tossicodipendenza può giustificare l'unicità del disegno criminoso solo se provato e collegato temporalmente e funzionalmente ai reati: va documentato e coevo ai fatti rilevanti
- Le dichiarazioni del collaboratore e singole condanne, pur rilevanti per ricostruire operatività e ruoli, non bastano a provare automaticamente una preventiva ideazione unitaria senza ulteriori elementi che attestino il progetto criminoso
- In sede di esecuzione il giudice deve motivare l'eventuale diniego della continuazione con riferimento ai criteri consolidati; una motivazione logica, coerente e conforme alla giurisprudenza è idonea a respingere il ricorso in Cassazione
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è possibile la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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