Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08320/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato unificando più sentenze relative a distinti episodi di traffico e detenzione di stupefacenti (connesse a due operazioni giudiziarie e ad una sentenza del G.I.P. del Tribunale di Crotone), sostenendo l'esistenza di un disegno criminoso unitario: argomentava contiguità temporale e territoriale, identità del ruolo ("corriere") e stato di tossicodipendenza coevo (dal 2014) come elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria dei reati. Denunciava inoltre omissione di valutazione della sentenza del 28/06/2022.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che non sussistono gli elementi necessari per il riconoscimento della continuazione: le due associazioni sono risultate caratterizzate da compagini, assetti e periodi operativi diversi; vi sono distanze temporali significative (arresto del ricorrente nel 2014 e operatività dell'altro sodalizio accertata dal 2016); il ruolo e le modalità operative del ricorrente erano differenti e limitati in periodi diversi; le dichiarazioni del collaboratore e la presenza di condanne per episodi antecedenti (2011) non dimostrano una preventiva ideazione unitaria; lo stato di tossicodipendenza non è stato provato come coevo e rilevante per collegare i fatti in un unico disegno criminoso. La Corte ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento contiene altresì un ordine relativo all'oscuramento di dati sensibili attinenti alla tossicodipendenza (il testo disponibile risulta troncato su questo punto).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    menzionata nelle sentenze oggetto di unificazione

    individua la fattispecie di detenzione illecita di stupefacenti che è stata considerata tra i reati; la Corte ne prende atto come titolo di reato omogeneo ma non sufficiente di per sé a fondare la continuazione

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    menzionata nelle sentenze oggetto di unificazione

    riguarda l'associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte sottolinea che la natura associativa permanente non basta a provare un disegno criminoso unitario quando i sodalizi sono differenti

  • codice penale - art. 81, comma secondo

    norma sul reato continuato

    la Corte richiama i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, programmazione antecedente dei reati) e afferma che spetta al ricorrente dimostrare indicatori concreti della preventiva programmazione unitaria

  • disp. att. cod. proc. pen. - art. 186

    richiamata relativamente alle sentenze acquisite d'ufficio

    la Corte osserva che lo stato di tossicodipendenza non può essere considerato se non emerge in modo concreto dalle sentenze acquisite o da elementi probatori coevi

  • codice di procedura penale - art. 616

    richiamato per la condanna alle spese

    dispone la condanna alle spese del ricorso rigettato: la Corte ha applicato tale norma e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali

Massime di principio

  • L'onere di allegazione del riconoscimento della continuazione grava sul condannato: deve indicare i reati da unificare e gli elementi specifici che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei successivi reati
  • La mera contiguità cronologica o l'identità/analogia del titolo di reato non sono di per sé sufficienti per la continuazione; possono indicare una abitudine criminosa ma non la preventiva ideazione di un progetto unitario
  • Se il soggetto ha partecipato a più sodalizi distinti occorre una specifica analisi della natura, composizione, programmi operativi e continuità temporale dei singoli gruppi per valutare la possibilità di un vincolo di continuazione
  • Lo stato di tossicodipendenza può giustificare l'unicità del disegno criminoso solo se provato e collegato temporalmente e funzionalmente ai reati: va documentato e coevo ai fatti rilevanti
  • Le dichiarazioni del collaboratore e singole condanne, pur rilevanti per ricostruire operatività e ruoli, non bastano a provare automaticamente una preventiva ideazione unitaria senza ulteriori elementi che attestino il progetto criminoso
  • In sede di esecuzione il giudice deve motivare l'eventuale diniego della continuazione con riferimento ai criteri consolidati; una motivazione logica, coerente e conforme alla giurisprudenza è idonea a respingere il ricorso in Cassazione
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è possibile la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.