Cassazione Penale, Sentenza n. 01857/2026 del 16/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa per il reato previsto dall'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale per colpa). I motivi di ricorso denunciavano vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p.: a) omesso o insufficiente esame delle testimonianze e delle prove sulla dinamica (in particolare sul punto di impatto e sulla fuoriuscita del liquido refrigerante), b) mancata valutazione dell'esame dell'imputata e della ricostruzione alternativa secondo cui la responsabilità sarebbe esclusiva del motociclista che stava sorpassando a eccessiva velocità, c) errore nel ritenere che il brevissimo intervallo temporale (circa 2 secondi) fosse sufficiente per consentire alla conducente di avvedersi del sorpasso e quindi di evitare l'incidente. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti sollecitassero in realtà una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in sede di legittimità, senza un adeguato confronto critico con la motivazione della Corte d'appello. I giudici di merito avevano fornito una motivazione logica e coerente, basata anche sulla consulenza tecnica (CTU) che ricostruiva il punto d'impatto e i parametri di velocità e distanza; la condotta della ricorrente (svolta a sinistra senza aver assicurato la completa assenza di pericolo/ostacoli) è stata ritenuta prevedibile e evitabile e pertanto sussiste la responsabilità penale. Conseguentemente la decisione di merito è rimasta confermata; il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il provvedimento impugnato resiste.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
comma 1 (reato contestato); comma 7 (attenuante applicata)
reato di omicidio stradale per colpa; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputata e ha confermato l'applicazione dell'attenuante richiamata in sentenza di merito
art. 154 c.d.s.
obbligo per chi esegue una manovra (p.es. svolta a sinistra) di assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio, tenendo conto della posizione, distanza e direzione degli altri utenti; la violazione è stata ritenuta profilo di colpa specifica
art. 192 c.p.p.
norma sulla motivazione invocata dalla difesa; la Corte ha richiamato che l'uso dell'art.192 per sollecitare una rivalutazione di fatto è inammissibile in Cassazione se non si tratta di norme stabilite a pena di nullità
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. c) e lett. e)
limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione: la lett. e) vincola la censura ai vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati; la lett. c) riguarda violazioni di norme processuali stabilite a pena di nullità; non è consentito aggirare tali limiti reclamando un generico vizio di motivazione attraverso l'art.192
art. 616 c.p.p.
richiamato nella parte finale: applicazione delle regole sulla inammissibilità e conseguenze; menzionata in relazione all'assenza di profili che possano far ritenere l'inammissibilità derivante da assenza di colpa
Giurisprudenza (Sez. U, n. 29541/2020 e altri precedenti)
le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti dell'uso dell'art. 192 c.p.p. nel ricorso per cassazione e il quadro interpretativo sull'ammissibilità delle doglianze di motivazione; la Corte ha applicato questo orientamento per escludere il sindacato di fatto sulla valutazione probatoria
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito se questa è sorretta da adeguata motivazione; i motivi che chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Non è ammesso utilizzare la denuncia di violazione dell'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.: i vizi di motivazione devono essere dedotti nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge per il ricorso per cassazione.
- Nella dinamica di sinistri stradali il giudice di merito può correttamente affidarsi a consulenze tecniche che incrociano dati materiali (posizione di quiete dei veicoli, tracce, dispersioni di liquidi) con calcoli di velocità e distanze; contestazioni meramente prospettiche o generiche sulla CTU sono spesso inammissibili se non accompagnate da elementi concreti che ne compromettano la attendibilità.
- Chi esegue una svolta a sinistra ha l'obbligo di assicurarsi non solo prima ma anche durante l'esecuzione della manovra di non creare pericolo o intralcio; l'eventuale sopraggiungere di un veicolo che sta sorpassando può esonerare dalla responsabilità solo se introduce un rischio nuovo, imprevedibile e altamente anomalo rispetto alla condotta del soggetto che volge la manovra.
- Le dichiarazioni dell'imputato hanno valore probatorio ma sono soggette alla valutazione critica del giudice; la loro mera contrapposizione alla consulenza tecnica o ad altre prove materiali non determina automaticamente il superamento della valutazione di colpevolezza.
- Per interrompere il nesso causale a favore della difesa è necessario dimostrare che il comportamento della vittima sia stato talmente imprevedibile e sproporzionato da costituire una causa esclusiva o novativa dell'evento; la semplice violazione del codice della strada da parte della vittima non sempre determina l'esclusione della responsabilità del conducente che esegue la manovra.
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