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Sentenza

Sentenza n. 2394/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento: - del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- Prot. Interno n. -OMISSIS- del 6 aprile 2023, notificato in pari data, recante informazione interdittiva antimafia nei confronti della ricorrente, in qualità di titolare della omonima impresa individuale con sede legale in -OMISSIS-; - del provvedimento del 14 aprile 2023, notificato in pari data, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande dell’impresa individuale intestata alla ricorrente, in esecuzione dell’informazione interdittiva antimafia, ai sensi dell’articolo 89 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, collegato e consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi: a) la nota informativa del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 2 marzo 2022; b) la nota informativa della Direzione investigativa antimafia di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2022; c) il verbale della riunione del Gruppo Interforze del 19 ottobre 2022.

Giustizia amministrativa202300668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia e conseguente divieto comunale di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura il 6 aprile 2023, nonché il conseguente provvedimento comunale del 14 aprile 2023 con cui è stata vietata la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, adottato in esecuzione dell’interdittiva ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011. Sono stati inoltre impugnati gli atti informativi e istruttori presupposti, tra cui le note del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione investigativa antimafia e il verbale del Gruppo Interforze. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia dichiarata dalla ricorrente in udienza.

La decisione

Nel corso dell’udienza dell’11 maggio 2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Poiché la rinuncia non era stata notificata alle controparti ed era stata soltanto dichiarata in udienza, il Collegio non l’ha qualificata come rinuncia rituale, ma ha ritenuto che essa evidenziasse comunque il venir meno dell’interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese e le competenze di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa del divieto comunale di prosecuzione dell’attività adottato in esecuzione dell’informazione interdittiva antimafia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale dell’udienza tenuta con modalità da remoto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati della parte interessata.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza, se non notificata alle controparti e quindi non rituale come rinuncia processuale, può comunque essere valutata dal giudice quale manifestazione inequivoca della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
  • Quando il ricorrente manifesta in modo inequivoco di non avere più interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto amministrativo.
  • La rinuncia irrituale al ricorso non determina necessariamente l’estinzione del giudizio, potendo essere qualificata dal giudice, in assenza dei presupposti formali della rinuncia processuale, come causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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