Cassazione Penale, Sentenza n. 35849/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva riconosciuto nei loro confronti le circostanze attenuanti generiche ma confermato la responsabilità per innovazioni su bene demaniale e violazioni edilizie. I motivi di ricorso sostenevano: 1) errata applicazione dell'art. 1161 cod. nav. poiché gli interventi (livellamento e lieve movimentazione di sabbia, posa di ghiaia) sarebbero stati opere di manutenzione senza innovazione né modifica dell'uso pubblico; 2) mancata valutazione dell'entità della movimentazione di terreno e delle opere contestate ai sensi dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 (capo B) e C)), essendo tali interventi di scarsa consistenza materiale; 3) mancata considerazione delle testimonianze e del presunto stato di pericolo degli alberi che avrebbe giustificato abbattimenti; 4) vizio di motivazione e mancanza di profilo soggettivo in capo a Fior, che sarebbe stata assente e non responsabile delle comunicazioni, essendo le opere gestite dal marito e procuratore speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione degli interventi come "innovazioni" rilevanti ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., avendo inciso in modo non irrilevante sull'uso del bene demaniale (ampliamento di parcheggi mediante sbancamento, apporto di materiale inerte e posa di ghiaia su estensione significativa); ha confermato inoltre l'integrazione delle contravvenzioni previste dall'art. 44, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001 in quanto gli interventi hanno modificato permanentemente la conformazione del suolo e il suo impiego. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure dei ricorrenti come questioni di merito non sindacabili in Cassazione e ha condiviso la motivazione del giudice di merito anche quanto alla responsabilità della legale rappresentante (Fior) per doveri di vigilanza e diligenza, anche a titolo colposo. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), art. 1161
L'innovazione sul bene demaniale si qualifica in base alla sua attitudine a incidere in maniera non irrilevante sull'uso del bene; non è necessario che la modifica sia 'inamovibile' o che i materiali impiegati siano definitivi. Rileva la funzione e l'effetto sull'uso pubblico.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. a) e b
L'esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di opere consistenti nello sbancamento, apporto di materiale inerte, livellamento e realizzazione di piazzali o parcheggi integra illecito edilizio quando determini una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo e un impiego diverso rispetto alla destinazione originaria.
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ferma la decisione sulla eventuale responsabilità per la causazione dell'inammissibilità, il giudice può imputare ai ricorrenti le spese e disporre il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per ritenere colpevole la parte nella determinazione della causa di inammissibilità, pur applicando l'onere delle spese e la somma equitativamente fissata.
Massime di principio
- Per qualificare un intervento come "innovazione" su demanio pubblico non occorre che l'opera sia strutturalmente permanente o immobili; rileva invece l'incidenza funzionale sull'uso del bene demaniale e la capacità dell'opera di mutarne l'uso o sottrarre superficie all'uso pubblico.
- L'apporto di materiale inerte, lo sbancamento e il livellamento finalizzati a creare piazzali o ampliare parcheggi possono integrare un illecito edilizio se comportano una modificazione permanente della conformazione del suolo e un diverso impiego dell'area, richiedendo il permesso di costruire.
- Le questioni strettamente di merito (valutazione della consistenza materiale degli interventi, apprezzamento delle fotografie o delle deposizioni testimoniali) sono in genere inammissibili in Cassazione e vanno dedotte e contestate davanti ai giudici di merito.
- Il legale rappresentante di una società che promuove e realizza opere edilizie od urbanistiche ha doveri di vigilanza e diligenza; la sua responsabilità può essere affermata anche a titolo colposo per omessa vigilanza, anche se non ha materialmente eseguito i lavori o era temporaneamente assente.
- In ipotesi di taglio di alberi e asportazione di ceppaie su dune o aree protette, è necessario dimostrare la necessità dell'abbattimento: l'eliminazione massiva della vegetazione che altera la morfologia naturale può integrare reati urbanistici/paesaggistici.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve prestare attenzione ai limiti di impugnabilità: ricorsi fondati su rivalutazioni dei fatti o della prova rischiano l'inammissibilità e l'addebito delle spese e sanzioni previste.
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