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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31797/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata applicava, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., una pena di tre anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.500 di multa, poi sostituita con la detenzione domiciliare per identica durata, per i reati ascritti ai capi da 1) a 12) dell'imputazione, unificati dalla continuazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo che la motivazione della sentenza non consentiva di apprezzare alcuna effettiva valutazione sulla congruità e correttezza della pena concordata, lamentando quindi un difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che, nelle sentenze di patteggiamento emesse dopo la riforma del 2017, il ricorso è ammesso solo per specifici motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo proposto atteneva alla commisurazione della pena e non alla sua illegalità in senso tecnico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, perché riguardava profili motivazionali e commisurativi della pena, non la sua illegalità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso concreto oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 133 cod. pen.

    i profili commisurativi della pena legati ai parametri di valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo non integrano, di per sé, illegalità della pena impugnabile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610 cod. proc. pen.

    per i ricorsi contro sentenze di patteggiamento proposti dopo la novella del 2017, consente il trattazione de plano nelle forme previste dal comma 5-bis.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • L'"illegalità della pena" rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento coincide con una sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente, per specie o quantità, il limite legale; non vi rientrano le doglianze sulla mera congruità o sulla motivazione della commisurazione.
  • Le censure relative ai parametri di cui all'art. 133 c.p., al bilanciamento delle circostanze o alla misura delle diminuzioni applicate nel patteggiamento non sono deducibili in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile per difetto di tipicità del motivo, la Corte può procedere de plano nelle forme previste dall'art. 610 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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