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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47094/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentato omicidio e la contravvenzione per porto di coltello sostenendo: 1) carenza di motivazione e mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (richiesta di perizia sui guanti di nitrile trovati sulla scena e critica alla attendibilita' dei testi, tutti legati alla parte offesa); 2) errata qualificazione del fatto come tentato omicidio anziche' lesioni personali, deducendo l'assenza di animus necandi in considerazione delle modalita' dei fendenti; 3) eccessivita' della pena e mancato corretto esercizio del sindacato motivazionale ai sensi degli articoli sulle circostanze attenuanti e sui criteri di quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello che aveva: escluso la necessita' di perizia sui guanti ritenendo plausibile che provenissero dal personale sanitario, valutato coerente e concludente il complesso probatorio (dichiarazioni della vittima, testimoni oculari e documenti), e corretta la qualificazione del fatto come tentato omicidio alla luce dell'idoneita' dell'arma, della reiterazione dei colpi, delle zone corporee colpite e del comportamento dell'imputato (fuga e occultamento dell'arma). Percio' il provvedimento impugnato e la condanna di merito sono confermati in quanto resistenti a vizi di motivazione o di diritto. Il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, da liquidarsi separatamente.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Il reato contravvenzionale relativo al porto ingiustificato dell'arma (coltello) fuori dall'abitazione e' confermato in sentenza; il fatto e' stato unificato con il tentato omicidio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata come fondamento del controllo di motivazione in cassazione: la Corte afferma che non e' sufficiente proporre una diversa valutazione delle prove; va invece verificato se vi sia una mancanza o un vizio di motivazione desumibile dal provvedimento impugnato.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello e' istituto eccezionale e puo' disporla il giudice solo se assolutamente indispensabile; nel caso la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del rifiuto di perizia sui guanti.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla natura della perizia: la perizia e' strumento neutro e il rifiuto motivato del giudice di merito di disporla, ove logico, e' insindacabile in cassazione.

  • artt. 56, 575, 582 cod. pen.

    Usati per la qualificazione del fatto come tentato omicidio: la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali relativi all'idoneita' dell'atto, all'arma utilizzata, alle zone corporee colpite e all'atteggiamento psicologico dell'agente per desumere il dolo diretto omicida.

  • art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura del ricorrente in relazione all'assunzione delle informazioni dai testi; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione o vizio formale nella valutazione delle deposizioni.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata nella discussione sul trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto corretto e sufficientemente motivato l'applicato apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, che rientra in un ambito discrezionale.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia applicato correttamente i criteri e motivato logicamente il quantum.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese: la Corte ha disposto che le spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato saranno liquidate separatamente dal giudice del merito secondo queste disposizioni.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (es. perizia) e' eccezionale: il giudice la dispone solo se indispensabile; il rifiuto, se adeguatamente motivato, e' insindacabile in cassazione.
  • La Cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della attendibilita' dei testimoni: le contestazioni sulla credibilita' sono, di norma, questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità salvo carenza o illogicita' manifesta della motivazione.
  • Per distinguere lesioni da tentato omicidio occorre valutare idoneita' ex ante dell'atto: arma impiegata, zone corporee colpite, reiterazione dei colpi, modalita' dell'azione e comportamento successivo dell'agente (es. fuga, occultamento dell'arma) possono far desumere il dolo omicida.
  • La quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione e' illogica, contraddittoria o mancante rispetto ai criteri di legge.
  • Il soccombente in cassazione puo' essere condannato alle spese del giudizio di legittimità e ad una somma alla Cassa delle ammende; inoltre, le spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono rimborsabili e liquidate separatamente.

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