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Sentenza

Sentenza n. 15993/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e condannato il Ministero ad attribuire il beneficio di euro 2.000

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3425/2025 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 20 marzo 2025, notificata ai fini esecutivi l’8 gennaio 2026 e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio nella misura complessiva di euro 2.000. La ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non aveva eseguito la condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme di legge e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; ha inoltre ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. In presenza dell’inadempimento allegato e non contrastato da chiarimenti dell’Amministrazione, la pretesa è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull’onere della prova tra debitore e creditore. Il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, previa richiesta della ricorrente, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di 60 giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione. Ha rigettato allo stato la domanda di penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza, e ogni ulteriore domanda. Spese a carico dell’Amministrazione: euro 800, oltre accessori se dovuti, con distrazione al difensore antistatario. Disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    Il TAR decide il ricorso di ottemperanza ai sensi della disciplina processuale dell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    La procedibilità dell’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione presuppone, nel caso deciso, la notificazione del titolo nelle forme di legge e il decorso del termine di 120 giorni.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.

    Il TAR afferma la propria competenza a conoscere dell’ottemperanza in base alla disposizione indicata.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.

    In sede di ottemperanza il giudice deve dare esecuzione al diritto già riconosciuto dal giudicato e non può rimetterne in discussione i presupposti.

Massime di principio

  • Quando è domandata l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all’Amministrazione e per la quale sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione, l’inadempimento non contrastato dall’Amministrazione consente di accogliere la domanda esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato: il giudice deve assicurare l’esecuzione della pretesa accertata nel titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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