Cassazione Penale, Sentenza n. 26103/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato l'attualità della sua pericolosità sociale e disposto l'esecuzione della libertà vigilata, riducendone soltanto a un anno il tempo minimo di applicazione. La difesa denunciava: 1) violazione degli artt. 202, 203 e 207 c.p., per mancato accertamento rigoroso dell'attualità della pericolosità sociale al momento dell'applicazione della misura; 2) vizio di motivazione, perché il giudice avrebbe dato rilievo decisivo ai precedenti penali e non agli indici successivi favorevoli, come l'esito positivo dell'affidamento in prova, la stabile attività lavorativa e la partecipazione ad attività sociali e solidaristiche; 3) violazione dei principi di proporzionalità e funzione rieducativa della pena, poiché tali elementi sarebbero stati valorizzati solo per contenere la durata della misura di sicurezza, quando invece avrebbero dovuto escluderne l'applicazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di esecuzione di misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza deve accertare la persistenza attuale della pericolosità sociale del condannato, con motivazione logica, adeguata e basata su una congrua ricognizione degli elementi rilevanti. Ha ritenuto l'ordinanza impugnata sbrigativa e insufficiente, perché si limitava a valorizzare la pregressa devianza senza compiuta identificazione dei reati pregressi, senza illustrare il percorso penitenziario e senza confrontarsi realmente con gli elementi difensivi di segno contrario. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza con rinvio al tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio in merito.
Norme richiamate
art. 209 c.p.
richiamato per l'unificazione delle omologhe misure di sicurezza inflitte in distinte sentenze irrevocabili.
art. 202 c.p.
richiamato dalla difesa come norma che impone l'accertamento dei presupposti di applicazione della misura di sicurezza, inclusa la pericolosità sociale.
art. 203 c.p.
richiamato dalla difesa quale base normativa del giudizio sulla pericolosità sociale.
art. 207 c.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina della misura di sicurezza e alla sua applicazione.
art. 47, comma 12, ord. pen.
richiamato per dare atto della declaratoria di estinzione della pena a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova.
Massime di principio
- Nel disporre l'esecuzione di una misura di sicurezza personale, il giudice di sorveglianza deve verificare in modo attuale e concreto la persistenza della pericolosità sociale del soggetto, riferita al momento dell'applicazione della misura.
- Il giudizio sulla pericolosità sociale, pur costituendo apprezzamento di merito, è censurabile in cassazione quando la motivazione sia apparente, illogica o priva di una congrua ricognizione degli elementi decisivi, anche di segno favorevole al condannato.
- Ai fini della conferma di una misura di sicurezza non basta richiamare il passato criminale: occorre confrontarsi con l'intero percorso trattamentale e con gli indici successivi di risocializzazione, spiegando perché essi non escludano il rischio di futura recidiva.
- La motivazione non può utilizzare gli elementi favorevoli alla cessazione della pericolosità solo per comprimere la durata della misura, se tali elementi sono invece potenzialmente idonei a incidere sull'an della sua applicazione.
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